martedì 2 ottobre 2007

CASSAZIONE: RISCHIA LA CELLA CHI NON SI FERMA AL POSTO DI BLOCCO

(AGI) - Roma, 1 ott. - Puo' finire in carcere per resistenza a pubblico ufficiale chi non si ferma a un posto di blocco dei Carabinieri e, in sella ad un motorino, si da' alla fuga ad alta velocita' per non essere raggiunto dalle Forze dell'ordine. Lo sottolinea la Cassazione, annullando con rinvio una sentenza pronunciata nel 2005 dal Gip del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un ragazzo all'epoca ventenne "perche' il fatto non sussiste". L'imputato era accusato di non aver ottemperato, mentre era alla guida del suo ciclomotore, all'alt intimatogli dai Carabinieri con la paletta d'ordinanza. Il ragazzo, secondo l'accusa, era poi fuggito "ad altissima velocita' per le strade strette del centro storico, ponendo cosi' in pericolo l'incolumita' dei militari e degli utenti della strada". Il giudice per le indagini preliminari aveva invece ritenuto non ravvisabili in tale condotta gli estremi della resistenza, dato che l'imputato non aveva messo in atto, a suo parere, alcuna "attivita' minacciosa o violenta" nei confronti dei militari. Il reato, secondo il giudice, sarebbe stato ravvisabile se, invece, il ragazzo "per forzare il posto di blocco, avesse diretto il veicolo contro i Carabinieri che intendevano fermarlo". Contro tale decisione aveva proposto ricorso il procuratore della Repubblica del capoluogo siciliano, secondo il quale il reato di resistenza, per essere configurabile, non richiede che la violenza o la minaccia sia necessariamente diretta contro il pubblico ufficiale. Dello stesso parere la Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.35826) che ha ritenuto fondato il ricorso del procuratore. "Ad integrare l'elemento materiale del delitto in esame - spiegano gli Ermellini - e' sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che puo' essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende ogni comportamento idoneo ad impedire, a ostacolare o a frustrare l'esplicazione della pubblica funzione". .

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