mercoledì 11 gennaio 2012


TUTTE LE MULTE VIA RACCOMANDATA.TUTTE NULLE LE NOTIFICHE ESEGUITE DA EQUITALIA


SENTENZA STORICA.UN GIUDICE HA DICHIARATO NULLE TUTTE LE MULTE INVIATE DA EQUITALIA VIA RACCOMANDATA.RISULTATO:TUTTE LE NOTIFICHE SONO NULLE E NON DOVETE PAGARE NULLA!FINALMENTE LA MAGISTRATURA VIENE INCONTRO AI CITTADINI E LI DIFENDE DALLO STROZZINAGGIO DI STATO!DIFFONDETE LA NOTIZIA,NOI DI FREE-ITALY.INFO CONTINUEREMO A PASSARLA AFFINCHE' TUTTI CONOSCANO LA VERITA'.

di Free-Italy.info
Iniziare la giornata con una notizia così penso sia il sogno di ogni cittadino vessato da Euitalia.Non è fortunatamente il nostro caso,ma personalmente mi metto nei panni di chi,e sono ahimè tanti,si trovano in quella brutta situazione.Andiamo al punto veloce veloce.Non dovete pagare assolutamente le multe che Equitalia vi ha inviato via raccomandata perchè un giudice le ha dichiarate nulla.Mi pare giusto che almeno la notifica la debbano fare di persona,giusto per rendersi conto del male che stanno facendo o che stanno per fare..Ora di conseguenza le multe non le dovete pagare..Già magari neanche avevate i soldi per farlo,ma non è questo il punto.Perchè molti cittadini vessati da Equitalia,come quel povero malato di Alzheimer di 63 anni,hanno perso casa e dignità per queste multe via raccomandata non pagate.E allora mi aspetto giustizia.Perchè se nulla era la notifica,nulle sono anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento.E' logica spiccia,ma sere quanto basta a capire l'importanza della sentenza che tu cittadino vessato da Equitalia devi usare per bloccare quest'infame strozzinaggio di stato.Almeno fino a quando non si riuscirà attraverso un referendum ad abolire Equitalia.Cosa che accadrà grazie alla raccolta firme promossa dal Senatore Pedica dell'Idv e sponsorizzata anche da ungruppo Facebook a cui vi invito per un'ampia diffusione dell'iniziativa.

LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO E IL COMMENTO DELL'AVVOCATO MATTEO SANCES
Sentenza rivoluzionaria.Una vera arma a doppio taglio che verrà sfruttata in tutte le sedi dalle associazioni dei consumatori.E' per questo che va un sentito grazie all'avvocato Matteo Sances che si è prodigato a ricercare la sentenza e divulgare le fonti,nonchè alla Redazione di Pensare Liberi News da cui ho appreso la notizia..Attenzione fonti..Infatti,cosa ancor più sconcertante,in realtà sono più di una perchè varie sono le sentenze,vecchie di qualche mese,uno o due anni!!!
Ora che ne entrate in possesso,cari cittadini potete divulgarle al vostro avvocato che studiandosi le carte potrà fare i giusti ricorsi!Non mi dilungo di più,vado alla fonti direttamente.Eccole qua:
  1. Commissione Tributaria Provinciale di Milano (PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11)
  2. Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10
  3. Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09
  4. Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10
Ed eccovi adesso il commento dell'Avvocato Mances alla sentenza:
L’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.75/26/11; liberamente visibile qui nella Sezione Documenti), secondo la quale il concessionario e l’ente impositore “si riferiscono alla definitività di un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto definitivo senza produrlo e comprovarne la definitività nei riguardi del ricorrente”.In pratica, i giudici evidenziano l’onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica.Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle. Il più delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso. Ciò è stato specificato a chiare lettere da numerose pronunce, tra cui è bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10 (tutte visibili su http://www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).In particolare, quest’ultima sentenza chiarisce espressamente che “l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)” ed ancora, in riferimento alla contestazione del contribuente, specifica che “E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”.Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che “Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima…”.Ci si augura, dunque, che tutta la giurisprudenza si orienti in tal senso, in modo da assicurare la massima garanzia di tutela al cittadino/contribuente, il quale, prima di essere soggetto ad azione esecutiva, ha il diritto di essere informato esaustivamente dei debiti tributari dovuti.
Avv. Matteo Sances
Proprio in merito a questi temi, si segnala anche un articolo apparso sul quotidiano “Il Giornale”,il 6 ottobre 2010, con breve commento ad opera sempre dell'Avv. Matteo Sances visibile qui.
Con l'augurio che questa notizia possa essere ai nostri lettori di aiuto chiediamo la massima divulgazione e pubblicazione sui vostri profili Facebook,nei gruppi e nelle pagine.Aiutiamo chi è nei guai con Equitalia!Aiutiamoli facendogli conoscere questa notizia!Vi ricordo che quasi tutte le notifiche sono via raccomandata,quindi quasi tutte sono nulle!!Massima divulgazione cari lettori di free-italy.info!

lunedì 25 ottobre 2010

VITTIMA DELL’ECCESSIVA DURATA DI UN PROCESSO?
AGISCI SUBITO PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO!

Come ben saprai, forse purtroppo anche per esperienza diretta, l'Italia e' al 156° posto su 181 nella classifica mondiale sulla durata dei processi!


Nel rapporto Doing Businness 2009, l'italia e' al 156 posto, su 181 nazioni, nella classifica sulla durata del processo. Tutti i Paesi europei sono tra i primi 50 (Germania nona, Francia decima, Belgio 22esima, Svizzera 32esima). Nel 2008 la durata media di un giudizio per il recupero di un credito commerciale e' stato in Italia di 1.210 giorni, contro i 316 in Giappone, 331 in Francia, 394 in Germania e 515 in Spagna. L'Italia si posiziona dopo Sao Tome' (con 1.185 giorni), Guinea Bissau (1.140), Gabon (1.070), Angola (1.011) ed Egitto (1.010), e precede di poco Gibuti (1.125)

Ma forse non sai che esiste una legge (la cosiddetta Legge Pinto, n. 89 del 24 marzo 2001), che ti puo’ far ottenere il risarcimento del danno per ogni anno di giudizio superiore ai:

3 anni, per un processo di primo grado


2 anni, per un processo di appello


L'art.2 della Legge Pinto prevede infatti il diritto di ogni persona a vedersi riconosciuto un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l’eccessiva durata di un processo civile, penale o amministrativo, a prescindere se sia risultato vittorioso o soccombente nel giudizio.



PUOI AGIRE IN QUALUNQUE MOMENTO, ANCHE SE LA CAUSA NON E’ ANCORA CONCLUSA


Il termine per proporre il ricorso è di 6 mesi dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva, oppure anche durante il giudizio.



Una volta depositata la domanda inizia una istruttoria a cura della Corte di appello competente, la quale deve pronunciarsi entro quattro mesi dal deposito del ricorso, e tale decreto, immediatamente esecutivo, è impugnabile solo per Cassazione.



La giurisprudenza piu’ recente ha quantificato il danno in circa 1000 euro per ogni anno successivo ai 3 anni per un processo di primo grado, e ai 2 anni per un processo di appello.


E’ possibile inoltre ottenere anche il risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale, se dimostrato.


Per agire puoi rivolgerti a qualunque avvocato.



Se vuoi agire con il nostro Studio Legale, per ottenere il risarcimento del danno subito per l’eccessiva durata del tuo processo, contattaci o scrivici un e mail con tutti i recapiti. Noi ti ricontatteranno telefonicamente e valuteremo GRATUITAMENTE il tuo caso.

Se tale valutazione avra' un esito finale positivo, potrai essere assistito dal nostro Studio senza nessun anticipo di compensi, con la sottoscrizione di un patto di quota-lite che prevede il pagamento dei compensi a questo Studio solo con una percentuale del risarcimento eventualmente ottenuto.

In caso di mancato ottenimento di un risarcimento, nulla sara' dovuto a questo Studio.
VITTIMA DELL’ECCESSIVA DURATA DI UN PROCESSO?
AGISCI SUBITO PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO!

Come ben saprai, forse purtroppo anche per esperienza diretta, l'Italia e' al 156° posto su 181 nella classifica mondiale sulla durata dei processi!


Nel rapporto Doing Businness 2009, l'italia e' al 156 posto, su 181 nazioni, nella classifica sulla durata del processo. Tutti i Paesi europei sono tra i primi 50 (Germania nona, Francia decima, Belgio 22esima, Svizzera 32esima). Nel 2008 la durata media di un giudizio per il recupero di un credito commerciale e' stato in Italia di 1.210 giorni, contro i 316 in Giappone, 331 in Francia, 394 in Germania e 515 in Spagna. L'Italia si posiziona dopo Sao Tome' (con 1.185 giorni), Guinea Bissau (1.140), Gabon (1.070), Angola (1.011) ed Egitto (1.010), e precede di poco Gibuti (1.125)

Ma forse non sai che esiste una legge (la cosiddetta Legge Pinto, n. 89 del 24 marzo 2001), che ti puo’ far ottenere il risarcimento del danno per ogni anno di giudizio superiore ai:

3 anni, per un processo di primo grado


2 anni, per un processo di appello


L'art.2 della Legge Pinto prevede infatti il diritto di ogni persona a vedersi riconosciuto un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l’eccessiva durata di un processo civile, penale o amministrativo, a prescindere se sia risultato vittorioso o soccombente nel giudizio.



PUOI AGIRE IN QUALUNQUE MOMENTO, ANCHE SE LA CAUSA NON E’ ANCORA CONCLUSA


Il termine per proporre il ricorso è di 6 mesi dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva, oppure anche durante il giudizio.



Una volta depositata la domanda inizia una istruttoria a cura della Corte di appello competente, la quale deve pronunciarsi entro quattro mesi dal deposito del ricorso, e tale decreto, immediatamente esecutivo, è impugnabile solo per Cassazione.



La giurisprudenza piu’ recente ha quantificato il danno in circa 1000 euro per ogni anno successivo ai 3 anni per un processo di primo grado, e ai 2 anni per un processo di appello.


E’ possibile inoltre ottenere anche il risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale, se dimostrato.


Per agire puoi rivolgerti a qualunque avvocato.



Se vuoi agire con il nostro Studio Legale, per ottenere il risarcimento del danno subito per l’eccessiva durata del tuo processo, compila i campi sottostanti e premi Invia.


I nostri avvocati ti contatteranno telefonicamente e valuteranno GRATUITAMENTE il tuo caso.

Se tale valutazione avra' un esito finale positivo, potrai essere assistito dal nostro Studio senza nessun anticipo di compensi, con la sottoscrizione di un patto di quota-lite che prevede il pagamento dei compensi a questo Studio solo con una percentuale del risarcimento eventualmente ottenuto.

In caso di mancato ottenimento di un risarcimento, nulla sara' dovuto a questo Studio.

mercoledì 15 settembre 2010

Cartelle Esattoriali - Come tutelarsi

Stanno arrivando moltissime e mail, da persone che si sono viste recapitare cartelle esattoriali per annualità molto vecchie o per imposte e tasse i cui debiti erano completamente ignorati, prima di pagare ponete la vostra attenzione su di una serie di elementi di seguito elencati:

La cartella esattoriale.

Prima di pagarla verificare sempre che non ci siano errori di procedure o prescrizioni, nel 60% dei casi le cartelle sono nulle. Le cartelle annullate non sono ripetibili, quindi non possono essere riemesse.

1. La cartella esattoriale, per legge deve essere notificata, se vi ritrovate nella cassetta postale una cartella inviata per posta ordinaria o prioritaria, questi non e' valida ma nulla.

2. Accertatevi che il tributo richiesto non sia prescritto, anche se il tributo e' prescritto non e' da escludersi che l'esattoria tenti di recuperare comunque e comunque e' necessario sempre fare ricorso nei termini.

3. Non rivolgetevi all'esattoria per informazioni, ma all'ente impositore, eventuali sgravi o rettifiche possono essere effettuati solo dall'ente emittente, per cui l'esattoria riscuote e basta.

4. Ricordatevi che uno strumento alternativo al ricorso e' l'istanza di annullamento ai sensi della legge sull'autotutela, per cui inoltrate istanza di annullamento all'ente impositore ovviamente solo nel caso evidente di nullità (per es. pagamento gia' effettuato), state attenti perche' trascorsi i 60 gg, l'istanza in autotutela non blocca i termini per fare ricorso.

5. Prima della Cartella esattoriale e’ obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell’Ente creditore, se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di pagamento, la cartella e’ nulla. In tal senso Commissione Tributaria Provinciale di Varese sentenza n. 55/13/2010 Depositata il 26/03/2010 - Commissione Tributaria Provinciale di Milano sentenza n. 28/18/2010 Depositata il 08/02/2010 - Commissione Tributaria di Milano Sezione 40 Sentenza N. 220/40/2006 Depositata il 28/11/2006 su ricorso di D.S. difeso dal Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 12 Sentenza N. 517/12/2005 Depositata il 16/11/2006 su ricorso di coop S. a.r.l. difesa dal Dott. Giuseppe Marino, Commissione Tributaria di Napoli sez. 9 Sentenza n. 576/09/2007 Depositata il 06/12/2007 su ricorso di R.B. difesa da Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 27 su ricorso di G.R. difeso dal Dott. Giuseppe Marino sentenza n. 338/27/2008 Depositata il 04/06/2008, Commissione Tributaria Regionale di Milano su ricorso di DS sentenza n.65/18/08 Depositata il 30/09/2008

6. La Cartella va notificata al contribuente entro i termini di legge, va consegnata all’esattore entro i termini suddetti e le relative imposte liquidate in base alle singole leggi d’imposta entro tempi determinati, la stragrande maggioranza delle notifiche e’ tardiva, rendendo la cartella nulla. Commissione Tributaria di Napoli Sez.36 Sentenza N. 395/36/2005 Depositata il 20/09/2005 su ricorso di C.R. difeso dal Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 24 Sentenza N. 309/24/2005 Depositata il 20/07/2005 su ricorso di P.C.I. SRL. difesa dal Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 12 Sentenza N. 518/12/2005 Depositata il 16/11/2006 su ricorso di coop S. a.r.l. difesa dal Dott. Giuseppe Marino, Commissione Tributaria di Napoli Sez. 36 Sentenza n. 395/36/2005 Depositata il 20/09/2005 su ricorso di C.R. difesa dal Dott. Giuseppe Marino, Commissione Tributaria di Napoli sez.11 Sentenza n. 488/11/2007 Depositata il 30/10/2007 su ricorso di RG srl difesa dal Dott. Giuseppe Marino

E' nulla la cartella se l'avviso bonario e' stato inviato al commercialista Commissione Tributaria Provinciale di Genova sentenza 21/10/2010 Depositata il 28/01/2010 su ricorso di A..sas difesa dal Dott. Giuseppe Marino

7. E' illegittima la richiesta di Irap su professionisti e lavoratori autonomi senza organizzazione d'impresa Commissione Tributaria diMilano sentenza n.497/01/2008 Depositata il 29/09/2008 su ricorso di SDG difeso dal Dott. Giuseppe Marino

7. Fare attenzione alle cartelle non pagate e contro le quali non e’ stata fatta opposizione, con la nuova legge l’esattoria puo’ non solo procedere al fermo amministrativo, ma procede a iscrivere ipoteca sugli immobili e dopo sei mesi procede alla vendita

8. Contro la cartella va proposto ricorso entro 60 giorni, in caso di mancata impugnazione bisogna pagare, salvo il caso in cui il pagamento sia stato già effettuato e non risulta.

9. La cartella deve essere consegnata all'esattoria entro determinati termini e notificata al contribuente entro altrettanti termini perentori, una buona parte delle cartelle sono annullabili, ma e' necessario fare ricorso nei 60 giorni dalla notifica

10. Rivolgetevi sempre ad un commercialista, nel caso in cui la situazione si complichi.

11. Se avete problemi mandateci copia della vostra cartella per una valutazione gratuita, via e mail o via fax con oggetto: consulenza, allo 0825 582053 indicando la vostra e mail di risposta.

12. PRESCRIZIONE CARTELLA ESATTORIALE NON IMPUGNATA: La cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ad esempio per una multa auto se notificata dopo 5 anni e' prescritta, ma se non si fa opposizione entro 60 gg, la cartella si prescrive: secondo alcuni dopo 10 anni ex art.2967 del codice civile da quando e' stata notificata, secondo altri secondo la prescrizione del tributo a cui si riferisce e quest'ultima a mio avviso e' la piu' conforme all'interpretazione corretta della norma in quanto non c'e' novazione per cui la prescrizione della cartella segue quella del tributo a cui si riferisce in tal senso la Cassazione del 2008 per cui e' importantissimo fare ricorso.

13. Obbligo di esibizione da parte del concessionario delle relate di notifica anche oltre il termine quinquiennale, previsto dall'art.26 c.4 D.p.r. 602/73 a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce prova dell'avvenuta notifica.Commissione Tributaria di Caserta Sez. 10 Sent. n. 371 del 20 novembre 2006 dep. il 8 gennaio 2007 su ricorso di V.D.G.

14. Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l'affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche. Sentenza del Giudice di pace di Catania Sez. I, del 31-08-2006, Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I civile, del 19-10-2006, n. 22375

15. Il pagamento delle rate da condono non pagate, non rendono nulla la sanatoria, e' illeggittimo richiedere l'intera somma, Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 36 del 26 gennaio 2007 (dep. il 26 febbraio 2007) Sez. XVIII - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia del 14 novembre 2006, n. 222, le somme dovevano inoltre essere recuperate a pena di decadenza entro il 31/12/2006 Sentenza della Commissione Tributaria di Genova Sez. I, Sent. 7 febbraio 2006 (23 gennaio 2006), n. 20 Pres. Monteverde - Rel. Graziano, e' inoltre illegittima la procedura di esecuzione senza la comunicazione dell'avviso bonario Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma Sent. n. 23 del 23 gennaio 2007 (dep. il 7 febbraio 2007) Sez. XXXIV .

16. I medici convenzionati con le asl non sono soggetti al contributo al SSN, in quanto assimilabili a lavoratori parasubordinati. Sentenza n. 10/26/2004 Depositata il 11/02/2004 Sez. 26 della Commissione Tributaria di Napoli su ricorso di D.O. difeso dal Dott. Giuseppe Marino.

17. Le agevolazioni prima casa si prescrivono dopo tre anni, Commissione Tributaria di Napoli sez. 2 Sentenza N. 750/02/2001 Depositata il 29/04/2003 su ricorso di MG difeso dal Dott. Giuseppe Marino

18. I termini per fare ricorso e l'autorità a cui ricorrere: Cartelle per imposte e tasse, entro 60 gg alla Commissione Tributaria Provinciale, Cartelle per contributi previdenziali, entro 40 gg al Giudice del Lavoro, Cartelle per multe auto, entro 30 gg al Giudice di Pace dove e' stata commessa l'infrazione. E' consigliabile sempre, farsi assistere da un professionista, Avvocato o commercialista.

19. La cartella esattoriale va notificata a tutti gli eredi collegialmente e impersonalmente al vecchio domicilio del de cujus, Commissione Tributaria di Napoli sezione 7 Sentenza n. 137/07/2005 Depositata il 09/05/2005 su ricorso di A.I. difesa da dott. Giuseppe Marino

20. In presenza di ricorso avverso accertamento e' illegittima l'emissione della cartella se il Giudice non si e' ancora pronunciato:La cartella esattoriale non puo' essere emessa se non dopo la sentenza di primo grado favorevole all'ufficio, e' illegittimo l'operato dell'amministrazione finanziaria che emette cartella preventivamente. Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila Sez. 3 Sentenza n. 180/03/2007 Depositata il 26/10/2007 su ricorso di C.P. difeso dal Dott. Giuseppe Marino

21. L'iscrizione dell'ipoteca esattoriale e' illegittima senza la valida notifica della cartella, Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sez. 15 Sentenza n. 482/15/2007 Depositata il 15/10/2007 su ricorso di V.C. difeso dal Dott. Giuseppe Marino

22. la cartella e' nulla se non contiene il nome del responsabile del procedimento e la firma lo ha stabilito la Corte Costituzionale. Il riconoscimento arriva anche dalle prime sentenze dei Giudici tributari: Commissione tributaria provinciale di Bari Sez. 4, sentenza n. 445/4/2007 depositata il 10/12/2007 Commissione tributaria provinciale di Lecce Sez.2, sentenza n. 517/2/2007 depositata il 14/01/2008 Commissione tributaria provinciale di Milano Sez.41, sentenza n. 510/41/2007 depositata il 06/12/2007. Finalmente la Commissione Tributaria Regionale del Veneto con ordinanza n.8 dell'11/03/2008 ha portato la questione di legittimità costituzionale del decreto mille proroghe innanzi alla Corte Costituzionale attendiamo l'esito.

23. l'Avviso bonario (dell'esattoria) e' un atto impugnabile, lo ha stabilito al Corte di Cassazione.

24. La relata di notifica va apposta in calce e non sul frontespizio della cartella, questo ne comporta la nullità - Cass.21/03/2007

25. Diritti camerali della Camera di Commercio illegittimi per contrasto con la direttiva Cee - Commissione Tributaria di foggia

26. Dazi Doganali si prescrivono dopo 3 anni dalla data della bolletta d'importazione lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 13/10/2006

27. Cartella rinotificata agli eredi: E' illegittima, va notificata comunque nei termini il principio dell'effetto conservativo non e' applicabile, con la cartella siamo in presenza di un nuovo rapporto Commissione Tributaria Provinciale di Treviso 2008

28. Cartella ici illegittima senza la notifica dell'accertamento Corte di Cassazione 2008

29. La cartella relativa al recupero del condono fiscale ex legge 289/2002 va preceduta da avviso bonario e notificata entro il 31/12/2006 Commissione Tributaria Regionale di Roma 2008

30. Inesistente la notifica della cartella effettuata a mezzo posta raccomandata Commissione Tributaria Provinciale di Lecce


giovedì 15 ottobre 2009

RICORSI TRIBUTARI? NON E' L'UNICA SOLUZIONE!
Da tempo i cittadini proprietari di immobili (terreni e fabbricati) compresi nei confini di competenza dei Consorzi di Bonifica stanno ricevendo avvisi di pagamento e successivamente cartelle esattoriali relativi al tributo consortile che il consorziato è tenuto a pagare sulla proprietà a fronte di un beneficio diretto e specifico ricavato dall'attività di manutenzione svolta del Consorzio. Detto tributo di bonifica è calcolato come una semplice percentuale della rendita catastale degli immobili che, di fatto, trasforma il "contributo di bonifica" in una "imposta" di tipo erariale come l'IRPEF o l'ICI, illegittima perché contraria alla legge (R.D. 215/33) ed ingiusta perché senza alcun rapporto con i benefici arrecati (art. 12 L.R. n.4/2003). In pratica, anche se la giurisprudenza la differenzia dagli altri tributi, si tratta di una ulteriore tassa sulla proprietà.
Dopo anni di ingiuste tassazioni, i cittadini si sono stufati di essere trattati ancora una volta come “polli da spennare” e si sono chiesti : ma quali attività i Consorzi svolgono sul territorio quando basta una pioggia di breve intensità per allagare strade e far sondare i pochi canali esistenti? La risposta nasce spontanea: le proprietà ricadenti nei Consorzi di Bonifica non ricevono alcun beneficio o vantaggio dalla inesistente e precaria attività svolta dai Consorzi, ma incassano solo danni e disagi.
Tutto ciò ha spinto numerosi cittadini ad opporsi al pagamento del tributo consortile mediante ricorso alle competenti Commissioni Tributarie che dovranno decidere in merito.
I primi segnali sono positivi e la battaglia sta continuando nelle sedi opportune, anche tramite la costituzione di comitati civici di difesa del cittadino.
La Regione Campania però deve fare la sua parte, in quanto in questi anni non ha eseguito indagine su tutto il territorio di competenza del Consorzio per verificare lo stato della rete scolante esistente e le effettive opere di manutenzione eseguite dal Consorzio.
L’appello che con il presente documento si vuole promuovere è appunto rivolto in primo luogo alla Regione Campania e poi agli Amministratori Locali sia di livello Provinciale che Comunale per sensibilizzare gli stessi alla soluzione della problematica sopra esposta ed in particolare evidenziare l’illegittimità compiuta del Consorzio di Bonifica chiedendo agli organi preposti (Presidente della Giunta ed Assessore competente)
“per quale ragione ed in base a quale supporto normativo i Consorzi di Bonifica ancora oggi tentano di giustificare la richiesta del contributo consortile in ragione di una non identificata e non identificabile generica bonifica integrale”.
Pertanto facciamo appello affinché gli organi competenti, preso atto di quanto sopra, procedano;
ad effettuare una indagine su tutto il territorio di competenza dei Consorzi per verificare lo stato della rete scolante esistente e le effettive opere di manutenzione eseguite dai Consorzi;
ad adottare tutte le iniziative necessarie alla immediata sospensione dell’esazione dei ruoli di contribuenza consortile emessi dai Consorzi che dalla verifica risulteranno inadempienti;
Equa riparametrazione delle tariffe in base agli effettivi benefici delle bonifiche. In questo senso e per tali finaltà viene costituito un "Comitato Civico denominato Solofra Libera Città" che già protagonista nella battaglia contro le bollette della fognatura e depurazione, si occuperà di promuovere ricorsi e formulare proposte per migliorare i serivizi ai cittadini mediante una difesa attiva dei propri diritti. Ilcomitato si renderà promotore della costituzione
di una consulta Regionale sull’Ambiente con i Movimenti e le Associazioni presenti sul territorio al fine di dotarsi di un “Piano Regionale di cura ambientale e riassetto del territorio" partecipato che verifichi le opere in corso e che integri, li dove necessario, quelle in fase di programmazione di bonifica integrale e disinquinamento
.

venerdì 25 settembre 2009

MULTE: E' CONDONO!
Semaforo verde per la manovra anticrisi e per il condono sulle multe per violazioni del Codice della Strada. Il condono prevede il pagamento della multa iniziale più un 4% e riguarda tutte le contravvenzioni elevate fino al 31 dicembre 2004. Il provvedimento si giustifica in previsione del rischio che molte di queste, scaduti i cinque anni, cadrebbero in prescrizione.
Secondo il
Sole 24 Ore, una multa su tre non porta un euro nelle casse del Comune che l’ha elevata. I municipi italiani, dunque, dovrebbero ancora incassare relativamente al periodo 2005/2007 ben 2,65 miliardi di euro che si vanno ad aggiungere a 1,4 miliardi di euro del periodo 2000/2004. A Roma, addiruttura solo una multa su due viene riscossa e, nel quinquennio 2000/2004, la somma condonabile ammonterebbe a oltre 300 milioni di euro.
Nella Capitale è tutto predisposto per far partire le comunicazioni ai cittadini. La Gerit Equitalia inviera’ a breve un avviso agli interessati. Nella comunicazione verrà spiegato che si può pagare la contravvenzione senza la mora. L’assessore capitolino al Bilancio, Maurizio Leo, ha fatto sapere che la Gerit “effettuerà un censimento” dei cittadini con multa del 2004 ancora non pagata e che, nel frattempo, ha avviato “la sospensione di tutte le procedure esecutive” (pignoramenti, etc). Ma chi ha pagato le multe entro i termini e senza contestarle, non ci sta. Per non parlare di chi viene “vessato dalle richieste dei Comuni pur avendo già pagato”. Per questi utenti sarebbe necessario un risarcimento attraverso il rimborso della quota versata da parte dei Comuni.
Alcuni utili consigli per contestare una multa:
Entro 150 giorni la multa deve essere notificata al proprio domicilio. Oltre tale termine la multa cade in prescrizione. Entro 60 giorni dal ricevimento della notifica la multa, ritenuta giusta, dovrà essere pagata; se ritenuta ingiusta si potrà presentare ricorso. Il ricorso, con relativa documentazione, va presentato al Prefetto o al Giudice di Pace. Nel caso di presentazione del ricorso al Prefetto, se la multa è confermata, la sanzione raddoppia.
Nel ricorso presentato è opportuno richiedere di essere ascoltati in modo da poter esporre in prima persona le motivazioni del ricorso stesso ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada. Il non accoglimento della richiesta (assenza di risposta) può essere motivo per invalidare la sanzione.
Sulla lettera di notifica deve essere presente il nome del Responsabile del procedimento (art. 5 §3 legge 241/1990 sulla Trasparenza degli atti amministrativi). In caso contrario si può richiedere l’annullamento della sanzione. Trascorsi 30 giorni senza ricevere risposta a tale richiesta, sarà possibile sporgere denuncia per omissione di atti d’ufficio.

martedì 8 settembre 2009

Pubblichiamo di seguito il testo integrale della contestazione/diffida inoltrata alla Società di servizi Irno Service S.p.a., al fine di renderla diponibile agli utenti che volessero inoltrarla e così rendere più efficace l'azione che si è intrapresi nei confronti di un ente che secondo il nostro modesto parere poteva gestire sicuramente meglio gli interessi della comunità. Si precisa che siamo ancora in una fase stragiudiziale e che la nostra azione si svilupperà ai vari livelli per tutelare l'interesse degli utenti e possibilmente ottenere un miglioramento del servizio per la comunità, al di là dei risutati giuridici auspicabili.

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Raccomandata A.R.


Spett.le Irno Service S.p.a.
Via della Fortuna, 24
83029 Solfora (AV)

e p.c. Spett.le Equitalia Polis S.p.a.
Agente della Riscossione di Avellino
Via Moccia n° 68
83100 Avellino

Comune di Solofra
In persona del Sindaco p.t.

Comando della Guardia di Finanza
Solofra

Comando Carabinieri
Solofra


Oggetto: Vostra richiesta di pagamento a mezzo Racc. A.r. delle fatture Irno Service S.p.a. – avviso ex art. 1219 del Codice Civile.

I sottoscritti .................................................................., nel riscontrare la vostra di cui all’oggetto ne contestano integralmente il contenuto per i seguenti motivi in fatto e diritto:

1) gli scriventi lamentano preliminarmente il disagio arrecato a loro e alle loro famiglie a seguito delle reiterate vostre richieste di pagamento, che rivelatisi in un primo momento del tutto erronee nella quantificazione e imputazione come da voi stessi pubblicamente dichiarato e successivamente comunicato, ha costretto gli stessi a recarsi diverse volte presso gli sportelli della Irno Service S.p.a. oltre che al Comune o alla Equitalia S.p.a., del che provvederemo ad inoltrare ricorso presso le autorità competenti onde ottenere il risarcimento di ogni danno ivi compreso quello esistenziale.

2) le fatture emesse, ma in molti casi, mai pervenute ai sottoscritti in quanto recapitate spesso a mani da vostri incaricati a contratto o comunque con un servizio di recapito che non ha utilizzato nemmeno i normali criteri impiegati dalle Poste Italiane, non consentono e il materiale possesso dei documenti fiscali e una chiara esposizione all’utente di come le tariffe siano state determinate o se alla base di esse vi sia un regolare deliberato dell’amministrazione comunale (che si ricorda è la vostra maggiore azionista) come previsto per legge. Di più la fatturazione per depurazione e quella per fognatura o idrica avveniva separatamente senza alcuna logica o criterio di collegamento nel calcolo delle tariffe, sicchè se ne contesta la totale illegittimità ed inesigibilità.

3) La vostra stessa richiesta ex art. 1219 C.c., vaga e fumosa, non contiene alcuna specificazione e/o distinzione tra i diversi titoli di imputazione a pagamento delle varie tariffe oltre a prevedere (anche l’ultima richiesta) voci di spesa non dovute, come le spese di redazione o un fantomatico “recupero spese”, che semmai potrebbe richiedere la Equitalia Polis S.p.a., ma solo in fase di riscossione e a titolo di aggio. Non si capisce infatti come la Irno Service S.p.a. possa intimare il pagamento di quanto presuntivamente dovuto “minacciando” fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti coattivi e quant’altro. Ciò costituisce una palese violazione dei diritti dell’utente-consumatore suscettibile di risarcimento del danno, tanto più che le vostre missive sono datate 14.08.2009 e recapitate appena dopo la metà di agosto c.a., provocando ulteriori danni e disagi agli scriventi.

4) Va ancora rimarcato come molte fatture richieste in pagamento si riferiscono ad anni in cui la depurazione a Solofra non era ancora funzionante o comunque la rete fognaria civica non era collegata al depuratore centrale, sicchè vorremmo sommessamente sapere a quale titolo ci viene richiesto un qualsiasi pagamento e comunque da quale periodo decorre o è maturato il vostro diritto alla riscossione della tariffa, dato le recenti pronunce della Corte Costituzionale (Sentenza n° 335 dell’11/10/2008) che ha stabilito che se nel Comune di residenza non sono attivi depuratori per le acque reflue, la quota della bolletta destinata alla depurazione non deve essere pagata dai cittadini.

5) Per quanto innanzi facciamo espressa richiesta di tutta la documentazione amministrativa (delibere comunali, delibere della Irno Service S.p.a.) e contabile (fatture e modalità di determinazione delle tariffe) relativa alle somme richieste, fermo ed impregiudicata la totale inesigibilità di quanto illegittimamente chiesto a titolo di pagamento.


Tanto premesso e ritenuto vi invitiamo e diffidiamo a non porre in essere atti pregiudizievoli dei diritti dei nostri assistiti e comunque a sospendere il recupero coatto delle presunte somme debende. In mancanza ci vedremo costretti ad adire le competenti sedi giudiziarie nonché le associazioni di consumatori e i media per la tutela delle nostre buone ragioni.


Solofra, lì 07.09.2009


Avv. Michele Antonio Giliberti