lunedì 25 ottobre 2010

VITTIMA DELL’ECCESSIVA DURATA DI UN PROCESSO?
AGISCI SUBITO PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO!

Come ben saprai, forse purtroppo anche per esperienza diretta, l'Italia e' al 156° posto su 181 nella classifica mondiale sulla durata dei processi!


Nel rapporto Doing Businness 2009, l'italia e' al 156 posto, su 181 nazioni, nella classifica sulla durata del processo. Tutti i Paesi europei sono tra i primi 50 (Germania nona, Francia decima, Belgio 22esima, Svizzera 32esima). Nel 2008 la durata media di un giudizio per il recupero di un credito commerciale e' stato in Italia di 1.210 giorni, contro i 316 in Giappone, 331 in Francia, 394 in Germania e 515 in Spagna. L'Italia si posiziona dopo Sao Tome' (con 1.185 giorni), Guinea Bissau (1.140), Gabon (1.070), Angola (1.011) ed Egitto (1.010), e precede di poco Gibuti (1.125)

Ma forse non sai che esiste una legge (la cosiddetta Legge Pinto, n. 89 del 24 marzo 2001), che ti puo’ far ottenere il risarcimento del danno per ogni anno di giudizio superiore ai:

3 anni, per un processo di primo grado


2 anni, per un processo di appello


L'art.2 della Legge Pinto prevede infatti il diritto di ogni persona a vedersi riconosciuto un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l’eccessiva durata di un processo civile, penale o amministrativo, a prescindere se sia risultato vittorioso o soccombente nel giudizio.



PUOI AGIRE IN QUALUNQUE MOMENTO, ANCHE SE LA CAUSA NON E’ ANCORA CONCLUSA


Il termine per proporre il ricorso è di 6 mesi dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva, oppure anche durante il giudizio.



Una volta depositata la domanda inizia una istruttoria a cura della Corte di appello competente, la quale deve pronunciarsi entro quattro mesi dal deposito del ricorso, e tale decreto, immediatamente esecutivo, è impugnabile solo per Cassazione.



La giurisprudenza piu’ recente ha quantificato il danno in circa 1000 euro per ogni anno successivo ai 3 anni per un processo di primo grado, e ai 2 anni per un processo di appello.


E’ possibile inoltre ottenere anche il risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale, se dimostrato.


Per agire puoi rivolgerti a qualunque avvocato.



Se vuoi agire con il nostro Studio Legale, per ottenere il risarcimento del danno subito per l’eccessiva durata del tuo processo, contattaci o scrivici un e mail con tutti i recapiti. Noi ti ricontatteranno telefonicamente e valuteremo GRATUITAMENTE il tuo caso.

Se tale valutazione avra' un esito finale positivo, potrai essere assistito dal nostro Studio senza nessun anticipo di compensi, con la sottoscrizione di un patto di quota-lite che prevede il pagamento dei compensi a questo Studio solo con una percentuale del risarcimento eventualmente ottenuto.

In caso di mancato ottenimento di un risarcimento, nulla sara' dovuto a questo Studio.
VITTIMA DELL’ECCESSIVA DURATA DI UN PROCESSO?
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Come ben saprai, forse purtroppo anche per esperienza diretta, l'Italia e' al 156° posto su 181 nella classifica mondiale sulla durata dei processi!


Nel rapporto Doing Businness 2009, l'italia e' al 156 posto, su 181 nazioni, nella classifica sulla durata del processo. Tutti i Paesi europei sono tra i primi 50 (Germania nona, Francia decima, Belgio 22esima, Svizzera 32esima). Nel 2008 la durata media di un giudizio per il recupero di un credito commerciale e' stato in Italia di 1.210 giorni, contro i 316 in Giappone, 331 in Francia, 394 in Germania e 515 in Spagna. L'Italia si posiziona dopo Sao Tome' (con 1.185 giorni), Guinea Bissau (1.140), Gabon (1.070), Angola (1.011) ed Egitto (1.010), e precede di poco Gibuti (1.125)

Ma forse non sai che esiste una legge (la cosiddetta Legge Pinto, n. 89 del 24 marzo 2001), che ti puo’ far ottenere il risarcimento del danno per ogni anno di giudizio superiore ai:

3 anni, per un processo di primo grado


2 anni, per un processo di appello


L'art.2 della Legge Pinto prevede infatti il diritto di ogni persona a vedersi riconosciuto un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l’eccessiva durata di un processo civile, penale o amministrativo, a prescindere se sia risultato vittorioso o soccombente nel giudizio.



PUOI AGIRE IN QUALUNQUE MOMENTO, ANCHE SE LA CAUSA NON E’ ANCORA CONCLUSA


Il termine per proporre il ricorso è di 6 mesi dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva, oppure anche durante il giudizio.



Una volta depositata la domanda inizia una istruttoria a cura della Corte di appello competente, la quale deve pronunciarsi entro quattro mesi dal deposito del ricorso, e tale decreto, immediatamente esecutivo, è impugnabile solo per Cassazione.



La giurisprudenza piu’ recente ha quantificato il danno in circa 1000 euro per ogni anno successivo ai 3 anni per un processo di primo grado, e ai 2 anni per un processo di appello.


E’ possibile inoltre ottenere anche il risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale, se dimostrato.


Per agire puoi rivolgerti a qualunque avvocato.



Se vuoi agire con il nostro Studio Legale, per ottenere il risarcimento del danno subito per l’eccessiva durata del tuo processo, compila i campi sottostanti e premi Invia.


I nostri avvocati ti contatteranno telefonicamente e valuteranno GRATUITAMENTE il tuo caso.

Se tale valutazione avra' un esito finale positivo, potrai essere assistito dal nostro Studio senza nessun anticipo di compensi, con la sottoscrizione di un patto di quota-lite che prevede il pagamento dei compensi a questo Studio solo con una percentuale del risarcimento eventualmente ottenuto.

In caso di mancato ottenimento di un risarcimento, nulla sara' dovuto a questo Studio.

mercoledì 15 settembre 2010

Cartelle Esattoriali - Come tutelarsi

Stanno arrivando moltissime e mail, da persone che si sono viste recapitare cartelle esattoriali per annualità molto vecchie o per imposte e tasse i cui debiti erano completamente ignorati, prima di pagare ponete la vostra attenzione su di una serie di elementi di seguito elencati:

La cartella esattoriale.

Prima di pagarla verificare sempre che non ci siano errori di procedure o prescrizioni, nel 60% dei casi le cartelle sono nulle. Le cartelle annullate non sono ripetibili, quindi non possono essere riemesse.

1. La cartella esattoriale, per legge deve essere notificata, se vi ritrovate nella cassetta postale una cartella inviata per posta ordinaria o prioritaria, questi non e' valida ma nulla.

2. Accertatevi che il tributo richiesto non sia prescritto, anche se il tributo e' prescritto non e' da escludersi che l'esattoria tenti di recuperare comunque e comunque e' necessario sempre fare ricorso nei termini.

3. Non rivolgetevi all'esattoria per informazioni, ma all'ente impositore, eventuali sgravi o rettifiche possono essere effettuati solo dall'ente emittente, per cui l'esattoria riscuote e basta.

4. Ricordatevi che uno strumento alternativo al ricorso e' l'istanza di annullamento ai sensi della legge sull'autotutela, per cui inoltrate istanza di annullamento all'ente impositore ovviamente solo nel caso evidente di nullità (per es. pagamento gia' effettuato), state attenti perche' trascorsi i 60 gg, l'istanza in autotutela non blocca i termini per fare ricorso.

5. Prima della Cartella esattoriale e’ obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell’Ente creditore, se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di pagamento, la cartella e’ nulla. In tal senso Commissione Tributaria Provinciale di Varese sentenza n. 55/13/2010 Depositata il 26/03/2010 - Commissione Tributaria Provinciale di Milano sentenza n. 28/18/2010 Depositata il 08/02/2010 - Commissione Tributaria di Milano Sezione 40 Sentenza N. 220/40/2006 Depositata il 28/11/2006 su ricorso di D.S. difeso dal Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 12 Sentenza N. 517/12/2005 Depositata il 16/11/2006 su ricorso di coop S. a.r.l. difesa dal Dott. Giuseppe Marino, Commissione Tributaria di Napoli sez. 9 Sentenza n. 576/09/2007 Depositata il 06/12/2007 su ricorso di R.B. difesa da Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 27 su ricorso di G.R. difeso dal Dott. Giuseppe Marino sentenza n. 338/27/2008 Depositata il 04/06/2008, Commissione Tributaria Regionale di Milano su ricorso di DS sentenza n.65/18/08 Depositata il 30/09/2008

6. La Cartella va notificata al contribuente entro i termini di legge, va consegnata all’esattore entro i termini suddetti e le relative imposte liquidate in base alle singole leggi d’imposta entro tempi determinati, la stragrande maggioranza delle notifiche e’ tardiva, rendendo la cartella nulla. Commissione Tributaria di Napoli Sez.36 Sentenza N. 395/36/2005 Depositata il 20/09/2005 su ricorso di C.R. difeso dal Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 24 Sentenza N. 309/24/2005 Depositata il 20/07/2005 su ricorso di P.C.I. SRL. difesa dal Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 12 Sentenza N. 518/12/2005 Depositata il 16/11/2006 su ricorso di coop S. a.r.l. difesa dal Dott. Giuseppe Marino, Commissione Tributaria di Napoli Sez. 36 Sentenza n. 395/36/2005 Depositata il 20/09/2005 su ricorso di C.R. difesa dal Dott. Giuseppe Marino, Commissione Tributaria di Napoli sez.11 Sentenza n. 488/11/2007 Depositata il 30/10/2007 su ricorso di RG srl difesa dal Dott. Giuseppe Marino

E' nulla la cartella se l'avviso bonario e' stato inviato al commercialista Commissione Tributaria Provinciale di Genova sentenza 21/10/2010 Depositata il 28/01/2010 su ricorso di A..sas difesa dal Dott. Giuseppe Marino

7. E' illegittima la richiesta di Irap su professionisti e lavoratori autonomi senza organizzazione d'impresa Commissione Tributaria diMilano sentenza n.497/01/2008 Depositata il 29/09/2008 su ricorso di SDG difeso dal Dott. Giuseppe Marino

7. Fare attenzione alle cartelle non pagate e contro le quali non e’ stata fatta opposizione, con la nuova legge l’esattoria puo’ non solo procedere al fermo amministrativo, ma procede a iscrivere ipoteca sugli immobili e dopo sei mesi procede alla vendita

8. Contro la cartella va proposto ricorso entro 60 giorni, in caso di mancata impugnazione bisogna pagare, salvo il caso in cui il pagamento sia stato già effettuato e non risulta.

9. La cartella deve essere consegnata all'esattoria entro determinati termini e notificata al contribuente entro altrettanti termini perentori, una buona parte delle cartelle sono annullabili, ma e' necessario fare ricorso nei 60 giorni dalla notifica

10. Rivolgetevi sempre ad un commercialista, nel caso in cui la situazione si complichi.

11. Se avete problemi mandateci copia della vostra cartella per una valutazione gratuita, via e mail o via fax con oggetto: consulenza, allo 0825 582053 indicando la vostra e mail di risposta.

12. PRESCRIZIONE CARTELLA ESATTORIALE NON IMPUGNATA: La cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ad esempio per una multa auto se notificata dopo 5 anni e' prescritta, ma se non si fa opposizione entro 60 gg, la cartella si prescrive: secondo alcuni dopo 10 anni ex art.2967 del codice civile da quando e' stata notificata, secondo altri secondo la prescrizione del tributo a cui si riferisce e quest'ultima a mio avviso e' la piu' conforme all'interpretazione corretta della norma in quanto non c'e' novazione per cui la prescrizione della cartella segue quella del tributo a cui si riferisce in tal senso la Cassazione del 2008 per cui e' importantissimo fare ricorso.

13. Obbligo di esibizione da parte del concessionario delle relate di notifica anche oltre il termine quinquiennale, previsto dall'art.26 c.4 D.p.r. 602/73 a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce prova dell'avvenuta notifica.Commissione Tributaria di Caserta Sez. 10 Sent. n. 371 del 20 novembre 2006 dep. il 8 gennaio 2007 su ricorso di V.D.G.

14. Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l'affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche. Sentenza del Giudice di pace di Catania Sez. I, del 31-08-2006, Sentenza della Corte di Cassazione Sez. I civile, del 19-10-2006, n. 22375

15. Il pagamento delle rate da condono non pagate, non rendono nulla la sanatoria, e' illeggittimo richiedere l'intera somma, Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno n. 36 del 26 gennaio 2007 (dep. il 26 febbraio 2007) Sez. XVIII - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia del 14 novembre 2006, n. 222, le somme dovevano inoltre essere recuperate a pena di decadenza entro il 31/12/2006 Sentenza della Commissione Tributaria di Genova Sez. I, Sent. 7 febbraio 2006 (23 gennaio 2006), n. 20 Pres. Monteverde - Rel. Graziano, e' inoltre illegittima la procedura di esecuzione senza la comunicazione dell'avviso bonario Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma Sent. n. 23 del 23 gennaio 2007 (dep. il 7 febbraio 2007) Sez. XXXIV .

16. I medici convenzionati con le asl non sono soggetti al contributo al SSN, in quanto assimilabili a lavoratori parasubordinati. Sentenza n. 10/26/2004 Depositata il 11/02/2004 Sez. 26 della Commissione Tributaria di Napoli su ricorso di D.O. difeso dal Dott. Giuseppe Marino.

17. Le agevolazioni prima casa si prescrivono dopo tre anni, Commissione Tributaria di Napoli sez. 2 Sentenza N. 750/02/2001 Depositata il 29/04/2003 su ricorso di MG difeso dal Dott. Giuseppe Marino

18. I termini per fare ricorso e l'autorità a cui ricorrere: Cartelle per imposte e tasse, entro 60 gg alla Commissione Tributaria Provinciale, Cartelle per contributi previdenziali, entro 40 gg al Giudice del Lavoro, Cartelle per multe auto, entro 30 gg al Giudice di Pace dove e' stata commessa l'infrazione. E' consigliabile sempre, farsi assistere da un professionista, Avvocato o commercialista.

19. La cartella esattoriale va notificata a tutti gli eredi collegialmente e impersonalmente al vecchio domicilio del de cujus, Commissione Tributaria di Napoli sezione 7 Sentenza n. 137/07/2005 Depositata il 09/05/2005 su ricorso di A.I. difesa da dott. Giuseppe Marino

20. In presenza di ricorso avverso accertamento e' illegittima l'emissione della cartella se il Giudice non si e' ancora pronunciato:La cartella esattoriale non puo' essere emessa se non dopo la sentenza di primo grado favorevole all'ufficio, e' illegittimo l'operato dell'amministrazione finanziaria che emette cartella preventivamente. Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila Sez. 3 Sentenza n. 180/03/2007 Depositata il 26/10/2007 su ricorso di C.P. difeso dal Dott. Giuseppe Marino

21. L'iscrizione dell'ipoteca esattoriale e' illegittima senza la valida notifica della cartella, Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sez. 15 Sentenza n. 482/15/2007 Depositata il 15/10/2007 su ricorso di V.C. difeso dal Dott. Giuseppe Marino

22. la cartella e' nulla se non contiene il nome del responsabile del procedimento e la firma lo ha stabilito la Corte Costituzionale. Il riconoscimento arriva anche dalle prime sentenze dei Giudici tributari: Commissione tributaria provinciale di Bari Sez. 4, sentenza n. 445/4/2007 depositata il 10/12/2007 Commissione tributaria provinciale di Lecce Sez.2, sentenza n. 517/2/2007 depositata il 14/01/2008 Commissione tributaria provinciale di Milano Sez.41, sentenza n. 510/41/2007 depositata il 06/12/2007. Finalmente la Commissione Tributaria Regionale del Veneto con ordinanza n.8 dell'11/03/2008 ha portato la questione di legittimità costituzionale del decreto mille proroghe innanzi alla Corte Costituzionale attendiamo l'esito.

23. l'Avviso bonario (dell'esattoria) e' un atto impugnabile, lo ha stabilito al Corte di Cassazione.

24. La relata di notifica va apposta in calce e non sul frontespizio della cartella, questo ne comporta la nullità - Cass.21/03/2007

25. Diritti camerali della Camera di Commercio illegittimi per contrasto con la direttiva Cee - Commissione Tributaria di foggia

26. Dazi Doganali si prescrivono dopo 3 anni dalla data della bolletta d'importazione lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 13/10/2006

27. Cartella rinotificata agli eredi: E' illegittima, va notificata comunque nei termini il principio dell'effetto conservativo non e' applicabile, con la cartella siamo in presenza di un nuovo rapporto Commissione Tributaria Provinciale di Treviso 2008

28. Cartella ici illegittima senza la notifica dell'accertamento Corte di Cassazione 2008

29. La cartella relativa al recupero del condono fiscale ex legge 289/2002 va preceduta da avviso bonario e notificata entro il 31/12/2006 Commissione Tributaria Regionale di Roma 2008

30. Inesistente la notifica della cartella effettuata a mezzo posta raccomandata Commissione Tributaria Provinciale di Lecce