<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?><?xml-stylesheet href="http://www.blogger.com/styles/atom.css" type="text/css"?><feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom' xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/' xmlns:georss='http://www.georss.org/georss' xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005' xmlns:thr='http://purl.org/syndication/thread/1.0'><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702</id><updated>2012-01-11T01:42:10.423-08:00</updated><category term='Mission dello studio'/><category term='Diritto e Aziende'/><category term='Consorzi di Bonifica'/><category term='Banche'/><category term='Tarsu'/><category term='Diritto del Lavoro'/><category term='Diritto di famiglia'/><category term='Separazione e Divorzio'/><category term='Depurazione e Fognatura'/><category term='Diritto Penale'/><title type='text'>"Studio Legale Giliberti &amp; Partners"</title><subtitle type='html'>STUDIO LEGALE GILIBERTI &amp;amp; PARTNERS.
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font-family: Georgia, Times, sans-serif; font-size: 28px; font-weight: 400; letter-spacing: -1px; line-height: 1.4em; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: justify;"&gt;TUTTE LE MULTE VIA RACCOMANDATA.TUTTE NULLE LE NOTIFICHE ESEGUITE DA EQUITALIA&lt;/h3&gt;&lt;div class="post-header" style="background-color: white; color: #122b15; font-family: Helvetica, Arial, serif; font-size: 11px; line-height: 1.4em; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: justify; text-transform: uppercase;"&gt;&lt;div class="post-header-line-1" style="margin-bottom: 20px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;&lt;span class="post-author vcard" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-image: url(http://1.bp.blogspot.com/-o1FAvnga0rA/Tg60u7vjhEI/AAAAAAAABVY/xBErmiyn1NI/s000/User-male_16.png); background-origin: initial; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 15px; margin-top: 0px; padding-bottom: 5px; padding-left: 20px; padding-right: 0px; padding-top: 5px;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="post-body entry-content" style="background-color: white; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 5px; text-align: justify;"&gt;&lt;div class="addthis_toolbox addthis_default_style " style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;&lt;div style="font-size: 14px; line-height: 16px; text-align: left;"&gt;&lt;span style="color: #444444; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="atclear" style="clear: both; color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.6em; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.6em; margin-bottom: 15px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;&lt;b style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;&lt;span style="font-size: medium; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;SENTENZA STORICA.UN GIUDICE HA DICHIARATO NULLE TUTTE LE MULTE INVIATE DA EQUITALIA VIA RACCOMANDATA.RISULTATO:TUTTE LE NOTIFICHE SONO NULLE E NON DOVETE PAGARE NULLA!FINALMENTE LA MAGISTRATURA VIENE INCONTRO AI CITTADINI E LI DIFENDE DALLO STROZZINAGGIO DI STATO!DIFFONDETE LA NOTIZIA,NOI DI FREE-ITALY.INFO CONTINUEREMO A PASSARLA AFFINCHE' TUTTI CONOSCANO LA VERITA'.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="separator" style="clear: both; color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.6em; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://2.bp.blogspot.com/-Sy9ZoVBIkwE/Twxz9CE6sTI/AAAAAAAACKQ/73D8PHw0vh0/s1600/EQUITALIA%252CNOTIFICHE+PER+RACCOMANDATA+SONO+NULLE.BMP" imageanchor="1" style="clear: left; color: #fe000a; float: left; margin-bottom: 1em; margin-left: 0px; margin-right: 1em; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-decoration: none;"&gt;&lt;img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-Sy9ZoVBIkwE/Twxz9CE6sTI/AAAAAAAACKQ/73D8PHw0vh0/s1600/EQUITALIA%252CNOTIFICHE+PER+RACCOMANDATA+SONO+NULLE.BMP" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: #f2f2f2; background-image: initial; background-origin: initial; background-position: initial initial; 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margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;di Free-Italy.info&lt;/i&gt;&lt;br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /&gt;&lt;span style="color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"&gt;&lt;span style="line-height: 1.6em;"&gt;Iniziare la giornata con una notizia così penso sia il sogno di ogni cittadino vessato da Euitalia.Non è fortunatamente il nostro caso,ma personalmente mi metto nei panni di chi,e sono ahimè tanti,si trovano in quella brutta situazione.Andiamo al punto veloce veloce.Non dovete pagare assolutamente le multe che Equitalia vi ha inviato via raccomandata perchè un giudice le ha dichiarate nulla.Mi pare giusto che almeno la notifica la debbano fare di persona,giusto per rendersi conto del male che stanno facendo o che stanno per fare..Ora di conseguenza le multe non le dovete pagare..Già magari neanche avevate i soldi per farlo,ma non è questo il punto.Perchè molti cittadini vessati da Equitalia,come quel povero malato di Alzheimer di 63 anni,hanno perso casa e dignità per queste multe via raccomandata non pagate.E allora mi aspetto giustizia.Perchè se nulla era la notifica,nulle sono anche le conseguenze derivate da un mancato pagamento.E' logica spiccia,ma sere quanto basta a capire l'importanza della sentenza che tu cittadino vessato da Equitalia devi usare per bloccare quest'infame strozzinaggio di stato.Almeno fino a quando non si riuscirà attraverso un&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.free-italy.info/2012/01/equitaliaparte-la-raccolte-di-firme-per.html" style="color: #fe000a; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.6em; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-decoration: none;" target="_blank"&gt;referendum ad abolire Equitalia.Cosa che accadrà grazie alla raccolta firme promossa dal Senatore Pedica dell'Idv&amp;nbsp;&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"&gt;&lt;span style="line-height: 1.6em;"&gt;e sponsorizzata anche da un&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.facebook.com/groups/176293262470029/" style="color: #fe000a; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.6em; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-decoration: none;" target="_blank"&gt;gruppo Facebook&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"&gt;&lt;span style="line-height: 1.6em;"&gt;&amp;nbsp;a cui vi invito per un'ampia diffusione dell'iniziativa.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /&gt;&lt;br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /&gt;&lt;b style="color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.6em; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;&lt;span style="font-size: medium; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;LA SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO E IL COMMENTO DELL'AVVOCATO MATTEO SANCES&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /&gt;&lt;span style="color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"&gt;&lt;span style="line-height: 1.6em;"&gt;Sentenza rivoluzionaria.Una vera arma a doppio taglio che verrà sfruttata in tutte le sedi dalle associazioni dei consumatori.E' per questo che va un sentito grazie all'avvocato Matteo Sances che si è prodigato a ricercare la sentenza e divulgare le fonti,nonchè alla Redazione di Pensare Liberi News da cui ho appreso la notizia..Attenzione fonti..Infatti,cosa ancor più sconcertante,in realtà&amp;nbsp;sono più di una perchè varie sono le sentenze,vecchie di qualche mese,uno o due anni!!!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /&gt;&lt;span style="color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"&gt;&lt;span style="line-height: 1.6em;"&gt;Ora che ne entrate in possesso,cari cittadini potete divulgarle al vostro avvocato che studiandosi le carte potrà fare i giusti ricorsi!Non mi dilungo di più,vado alla fonti direttamente.Eccole qua:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /&gt;&lt;ol style="color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.6em; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;&lt;li style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;Commissione Tributaria Provinciale di Milano (&lt;a href="http://pensareliberi.files.wordpress.com/2012/01/sentctpdimilanon75-26-11ipotecaillegittima.pdf" style="color: #fe000a; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-decoration: none;" target="_blank"&gt;PDF Sent. CTP di Milano n.75/26/11&lt;/a&gt;)&lt;/li&gt;&lt;li style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10&lt;/li&gt;&lt;li style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09&lt;/li&gt;&lt;li style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10&lt;/li&gt;&lt;/ol&gt;&lt;span style="color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"&gt;&lt;span style="line-height: 1.6em;"&gt;Ed eccovi adesso il commento dell'Avvocato Mances alla sentenza:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /&gt;&lt;blockquote class="tr_bq" style="background-attachment: initial; background-clip: initial; background-color: initial; background-origin: initial; background-position: 0% 0%; color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: italic; line-height: 1.3em; margin-bottom: 1em; margin-left: 20px; margin-right: 20px; margin-top: 1em; padding-bottom: 0px; padding-left: 40px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;"&gt;L’iscrizione ipotecaria è illegittima se Equitalia non dimostra la corretta notifica di tutte le cartelle esattoriali per cui procede. Tale prova si ottiene solo con l’esibizione in giudizio, da parte del concessionario della riscossione, delle copie delle cartelle insieme alle rispettive relate di notifica.&lt;br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /&gt;Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano (Sent. CTP di Milano n.75/26/11; liberamente visibile&amp;nbsp;&lt;a href="http://www.studiolegalesances.it/documenti.htm" style="color: #fe000a; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-decoration: none;" target="_blank"&gt;qui&lt;/a&gt;&amp;nbsp;nella&amp;nbsp;Sezione Documenti), secondo la quale il concessionario e l’ente impositore “si riferiscono alla definitività di un atto prodromico (la cartella di pagamento) assunto divenuto definitivo senza produrlo e comprovarne la definitività nei riguardi del ricorrente”.In pratica, i giudici evidenziano l’onere del concessionario di produrre in giudizio sia gli atti precedenti l’iscrizione ipotecaria (ossia le cartelle esattoriali) e sia le relative relate di notifica.Solo in questo modo il concessionario può contrastare l’eccezione del contribuente che eccepisce in giudizio la mancata notifica delle cartelle. Il più delle volte, invece, il concessionario si limita a produrre in giudizio solamente le relate di notifica (oppure le ricevute di ritorno delle cartelle spedite per posta) senza tuttavia produrre in giudizio copia degli atti. Ebbene, tale comportamento se da una parte prova la ricezione di un atto dall’altra non prova assolutamente il contenuto dell’atto stesso. Ciò è stato specificato a chiare lettere da numerose pronunce, tra cui è bene citare la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Parma n.40/01/10, quella della Commissione Tributaria Regionale di Roma n. 82/21/09 ed infine quella del Giudice di Pace di Campi Salentina n.559/10 (tutte visibili su http://www.studiolegalesances.it – Sez. Documenti).In particolare, quest’ultima sentenza chiarisce espressamente che “l’Ente incaricato per la riscossione, ha sempre l’obbligo di produrre l’atto a cui si è fatto riferimento (nella specie la cartella esattoriale)” ed ancora, in riferimento alla contestazione del contribuente, specifica che “E’ come se il debitore cambiario, prima di pagare il credito vantato dal presunto creditore, chiede con diritto di essere posto a conoscenza del titolo cambiario da lui sottoscritto in forma autografa ed il creditore che ne richiede il pagamento ha l’obbligo di esibire il titolo”.Il Giudice di Pace, infine, in riferimento alla mancata esibizione della cartella, chiarisce ancora che “Tanto meno va considerata prova a tutti gli effetti la copia della cartolina di avvenuta notifica della cartella esattoriale, senza la produzione della cartella medesima…”.Ci si augura, dunque, che tutta la giurisprudenza si orienti in tal senso, in modo da assicurare la massima garanzia di tutela al cittadino/contribuente, il quale, prima di essere soggetto ad azione esecutiva, ha il diritto di essere informato esaustivamente dei debiti tributari dovuti.&lt;br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /&gt;Avv. Matteo Sances&lt;/blockquote&gt;&lt;span style="color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"&gt;&lt;span style="line-height: 1.6em;"&gt;Proprio in merito a questi temi, si segnala anche un articolo apparso sul quotidiano “Il Giornale”,il 6 ottobre 2010, con breve commento ad opera sempre dell'Avv. Matteo Sances visibile&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.studiolegalesances.it/CartellenulleperpostaintervistaAvv.Sances-ILGIORNALEdel6.10.2010.pdf" style="color: #fe000a; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 1.6em; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px; text-decoration: none;" target="_blank"&gt;qui&lt;/a&gt;&lt;span style="color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"&gt;&lt;span style="line-height: 1.6em;"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br style="margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px;" /&gt;&lt;span style="color: #444444; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"&gt;&lt;span style="line-height: 1.6em;"&gt;Con l'augurio che questa notizia possa essere ai nostri lettori di aiuto chiediamo la massima divulgazione e pubblicazione sui vostri profili Facebook,nei gruppi e nelle pagine.Aiutiamo chi è nei guai con Equitalia!Aiutiamoli facendogli conoscere questa notizia!Vi ricordo che quasi tutte le notifiche sono via raccomandata,quindi quasi tutte sono nulle!!Massima divulgazione cari lettori di free-italy.info!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-7050401853587576032?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/7050401853587576032/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=7050401853587576032' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/7050401853587576032'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/7050401853587576032'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2012/01/tutte-le-multe-via-raccomandata.html' title=''/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://2.bp.blogspot.com/-Sy9ZoVBIkwE/Twxz9CE6sTI/AAAAAAAACKQ/73D8PHw0vh0/s72-c/EQUITALIA%252CNOTIFICHE+PER+RACCOMANDATA+SONO+NULLE.BMP' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-4537278259065161533</id><published>2010-10-25T10:36:00.001-07:00</published><updated>2010-10-25T10:43:14.231-07:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;VITTIMA DELL’ECCESSIVA DURATA DI UN PROCESSO?&lt;br /&gt;AGISCI SUBITO PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;Come ben saprai, forse purtroppo anche per esperienza diretta, l'Italia e' al 156° posto su 181 nella classifica mondiale sulla durata dei processi!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel rapporto Doing Businness 2009, l'italia e' al 156 posto, su 181 nazioni, nella classifica sulla durata del processo. Tutti i Paesi europei sono tra i primi 50 (Germania nona, Francia decima, Belgio 22esima, Svizzera 32esima). Nel 2008 la durata media di un giudizio per il recupero di un credito commerciale e' stato in Italia di 1.210 giorni, contro i 316 in Giappone, 331 in Francia, 394 in Germania e 515 in Spagna. L'Italia si posiziona dopo Sao Tome' (con 1.185 giorni), Guinea Bissau (1.140), Gabon (1.070), Angola (1.011) ed Egitto (1.010), e precede di poco Gibuti (1.125)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma forse non sai che esiste una legge (la cosiddetta Legge Pinto, n. 89 del 24 marzo 2001), che ti puo’ far ottenere il risarcimento del danno per ogni anno di giudizio superiore ai:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 anni, per un processo di primo grado&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 anni, per un processo di appello&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'art.2 della Legge Pinto prevede infatti il diritto di ogni persona a vedersi riconosciuto un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l’eccessiva durata di un processo civile, penale o amministrativo, a prescindere se sia risultato vittorioso o soccombente nel giudizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;PUOI AGIRE IN QUALUNQUE MOMENTO, ANCHE SE LA CAUSA NON E’ ANCORA CONCLUSA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Il termine per proporre il ricorso è di 6 mesi dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva, oppure anche durante il giudizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una volta depositata la domanda inizia una istruttoria a cura della Corte di appello competente, la quale deve pronunciarsi entro quattro mesi dal deposito del ricorso, e tale decreto, immediatamente esecutivo, è impugnabile solo per Cassazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La giurisprudenza piu’ recente ha quantificato il danno in circa 1000 euro per ogni anno successivo ai 3 anni per un processo di primo grado, e ai 2 anni per un processo di appello.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ possibile inoltre ottenere anche il risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale, se dimostrato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per agire puoi rivolgerti a qualunque avvocato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se vuoi agire con il nostro Studio Legale, per ottenere il risarcimento del danno subito per l’eccessiva durata del tuo processo, contattaci o scrivici un e mail con tutti i recapiti. Noi ti ricontatteranno telefonicamente e valuteremo GRATUITAMENTE il tuo caso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se tale valutazione avra' un esito finale positivo, potrai essere assistito dal nostro Studio senza nessun anticipo di compensi, con la sottoscrizione di un patto di quota-lite che prevede il pagamento dei compensi a questo Studio solo con una percentuale del risarcimento eventualmente ottenuto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In caso di mancato ottenimento di un risarcimento, nulla sara' dovuto a questo Studio.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-4537278259065161533?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/4537278259065161533/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=4537278259065161533' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/4537278259065161533'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/4537278259065161533'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2010/10/vittima-delleccessiva-durata-di-un_25.html' title=''/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-5372293291541908617</id><published>2010-10-25T10:36:00.000-07:00</published><updated>2010-10-25T10:37:44.548-07:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;VITTIMA DELL’ECCESSIVA DURATA DI UN PROCESSO?&lt;br /&gt;AGISCI SUBITO PER OTTENERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;Come ben saprai, forse purtroppo anche per esperienza diretta, l'Italia e' al 156° posto su 181 nella classifica mondiale sulla durata dei processi!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nel rapporto Doing Businness 2009, l'italia e' al 156 posto, su 181 nazioni, nella classifica sulla durata del processo. Tutti i Paesi europei sono tra i primi 50 (Germania nona, Francia decima, Belgio 22esima, Svizzera 32esima). Nel 2008 la durata media di un giudizio per il recupero di un credito commerciale e' stato in Italia di 1.210 giorni, contro i 316 in Giappone, 331 in Francia, 394 in Germania e 515 in Spagna. L'Italia si posiziona dopo Sao Tome' (con 1.185 giorni), Guinea Bissau (1.140), Gabon (1.070), Angola (1.011) ed Egitto (1.010), e precede di poco Gibuti (1.125)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ma forse non sai che esiste una legge (la cosiddetta Legge Pinto, n. 89 del 24 marzo 2001), che ti puo’ far ottenere il risarcimento del danno per ogni anno di giudizio superiore ai:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3 anni, per un processo di primo grado&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2 anni, per un processo di appello&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'art.2 della Legge Pinto prevede infatti il diritto di ogni persona a vedersi riconosciuto un risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l’eccessiva durata di un processo civile, penale o amministrativo, a prescindere se sia risultato vittorioso o soccombente nel giudizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;PUOI AGIRE IN QUALUNQUE MOMENTO, ANCHE SE LA CAUSA NON E’ ANCORA CONCLUSA&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Il termine per proporre il ricorso è di 6 mesi dal momento in cui la sentenza è divenuta definitiva, oppure anche durante il giudizio.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una volta depositata la domanda inizia una istruttoria a cura della Corte di appello competente, la quale deve pronunciarsi entro quattro mesi dal deposito del ricorso, e tale decreto, immediatamente esecutivo, è impugnabile solo per Cassazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La giurisprudenza piu’ recente ha quantificato il danno in circa 1000 euro per ogni anno successivo ai 3 anni per un processo di primo grado, e ai 2 anni per un processo di appello.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E’ possibile inoltre ottenere anche il risarcimento dell’ulteriore danno patrimoniale, se dimostrato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Per agire puoi rivolgerti a qualunque avvocato.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se vuoi agire con il nostro Studio Legale, per ottenere il risarcimento del danno subito per l’eccessiva durata del tuo processo, compila i campi sottostanti e premi Invia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I nostri avvocati ti contatteranno telefonicamente e valuteranno GRATUITAMENTE il tuo caso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Se tale valutazione avra' un esito finale positivo, potrai essere assistito dal nostro Studio senza nessun anticipo di compensi, con la sottoscrizione di un patto di quota-lite che prevede il pagamento dei compensi a questo Studio solo con una percentuale del risarcimento eventualmente ottenuto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In caso di mancato ottenimento di un risarcimento, nulla sara' dovuto a questo Studio.&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-5372293291541908617?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/5372293291541908617/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=5372293291541908617' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/5372293291541908617'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/5372293291541908617'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2010/10/vittima-delleccessiva-durata-di-un.html' title=''/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-966402511027651646</id><published>2010-09-15T04:42:00.001-07:00</published><updated>2010-09-15T04:52:08.379-07:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;p align="center"   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style="font-family:Arial Black;"&gt;Cartelle Esattoriali - Come tutelarsi&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style="font-family:Franklin Gothic Medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-size:12pt;"&gt;Stanno arrivando moltissime e mail, da persone che si sono viste recapitare cartelle esattoriali per annualità molto vecchie o per imposte e tasse i cui debiti erano completamente ignorati, prima di pagare ponete la vostra attenzione su di una serie di elementi di seguito elencati:&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;La cartella esattoriale.&lt;o:p&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;Prima di pagarla verificare sempre che non ci siano errori di procedure o prescrizioni, nel 60% dei casi le cartelle sono nulle.&lt;o:p&gt;  Le cartelle annullate non sono ripetibili, quindi non possono essere riemesse.&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;1. La cartella esattoriale, per legge deve essere notificata, se vi ritrovate nella cassetta postale una cartella inviata per posta ordinaria o prioritaria, questi non e' valida ma nulla.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;2. Accertatevi che il tributo richiesto non sia prescritto, anche se il tributo e' prescritto non e' da escludersi che l'esattoria tenti di recuperare comunque e comunque e' necessario sempre fare ricorso nei termini.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;3. Non rivolgetevi all'esattoria per informazioni, ma all'ente impositore, eventuali sgravi o rettifiche possono essere effettuati solo dall'ente emittente, per cui l'esattoria riscuote e basta.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;4. Ricordatevi che uno strumento alternativo al ricorso e' l'istanza di annullamento ai sensi della legge sull'autotutela, per cui inoltrate istanza di annullamento all'ente impositore ovviamente solo nel caso evidente di nullità (per es. pagamento gia' effettuato), state attenti perche' trascorsi i 60 gg, l'istanza in autotutela non blocca i termini per fare ricorso.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;5. Prima della Cartella esattoriale e’ obbligatorio notificare un avviso di pagamento o avviso bonario da parte dell’Ente creditore, se la cartella non e’ stata preceduta dall’invito di pagamento, la cartella e’ nulla.&lt;o:p&gt; In tal senso &lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria Provinciale di Varese sentenza n. 55/13/2010 Depositata il 26/03/2010 - &lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria Provinciale di Milano sentenza n. 28/18/2010 Depositata il 08/02/2010 -  Commissione Tributaria di Milano Sezione 40 Sentenza N. 220/40/2006 Depositata il 28/11/2006 su ricorso di D.S. difeso dal Dott. Giuseppe Marino&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt; - &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria di Napoli &lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Sez. 12 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Sentenza  N. 517/12/2005 Depositata il 16/11/2006 &lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;o:p&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;su ricorso di coop S. a.r.l. difesa dal Dott. Giuseppe Marino, Commissione Tributaria di Napoli sez. 9 Sentenza n. 576/09/2007 Depositata il 06/12/2007 su ricorso di R.B. difesa da Dott. Giuseppe Marino - Commissione Tributaria di Napoli Sez. 27  su ricorso di G.R. difeso dal Dott. Giuseppe Marino sentenza n. 338/27/2008 Depositata il 04/06/2008, Commissione Tributaria Regionale di Milano su ricorso di DS sentenza n.65/18/08 Depositata il 30/09/2008&lt;/span&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;6. La Cartella va notificata al contribuente entro i termini di legge, va consegnata all’esattore entro i termini  suddetti  e le relative imposte liquidate in base alle singole leggi d’imposta entro tempi determinati, la stragrande maggioranza delle notifiche e’ tardiva, rendendo la cartella nulla.&lt;o:p&gt; &lt;/o:p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria di Napoli &lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Sez.36 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Sentenza N. 395/36/2005 Depositata il 20/09/2005 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;su ricorso di C.R. difeso dal Dott. Giuseppe Marino&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt; - &lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria di Napoli &lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Sez.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;24 Sentenza N. 309/24/2005 Depositata il 20/07/2005&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;o:p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;su ricorso di P.C.I. SRL. difesa dal Dott. Giuseppe Marino - &lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria di Napoli &lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Sez. 12 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Sentenza  N. 518/12/2005 Depositata il 16/11/2006 &lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;o:p&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;su ricorso di coop S. a.r.l. difesa dal Dott. Giuseppe Marino, Commissione Tributaria di Napoli Sez. 36 Sentenza n. 395/36/2005 Depositata il 20/09/2005 su ricorso di C.R. difesa dal Dott. Giuseppe Marino, Commissione Tributaria di Napoli sez.11 Sentenza n. 488/11/2007 Depositata il 30/10/2007 su ricorso di RG srl difesa dal Dott. Giuseppe Marino&lt;/span&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;E' nulla la cartella se l'avviso bonario e' stato inviato al commercialista &lt;u&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria Provinciale di Genova sentenza 21/10/2010 Depositata il 28/01/2010 su ricorso di A..sas &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;difesa dal Dott. Giuseppe Marino&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;u&gt;&lt;/u&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;7. E' illegittima la richiesta di Irap su professionisti e lavoratori autonomi  senza organizzazione d'impresa &lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;o:p&gt;&lt;u&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria diMilano sentenza n.&lt;/span&gt;&lt;/u&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=" text-decoration: underline; font-weight: 700; font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;497/01/2008 Depositata il 29/09/2008 &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;&lt;o:p&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;su ricorso di SDG difeso dal Dott. Giuseppe Marino&lt;/span&gt;&lt;/o:p&gt;&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;7. Fare attenzione alle cartelle non pagate e contro le quali non e’ stata fatta opposizione, con la nuova legge l’esattoria puo’ non solo procedere al fermo amministrativo, ma procede a iscrivere ipoteca sugli immobili e dopo sei mesi procede alla vendita&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;8. Contro la cartella va proposto ricorso entro 60 giorni, in caso di mancata impugnazione bisogna pagare, salvo il caso in cui il pagamento sia stato già effettuato e non risulta.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;9. La cartella deve essere consegnata all'esattoria entro determinati termini e notificata al contribuente entro altrettanti termini perentori, una buona parte delle cartelle sono annullabili, ma e' necessario fare ricorso nei 60 giorni dalla notifica&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;10. Rivolgetevi sempre ad un commercialista, nel caso in cui la situazione si complichi. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;11. Se avete problemi mandateci copia della vostra cartella per una valutazione gratuita, via e mail o via fax con  oggetto: consulenza, allo &lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial Narrow;font-size:130%;"&gt;0825 582053&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt; indicando la vostra e mail di risposta.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style=" ;font-family:'Franklin Gothic Medium';"&gt;12. &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=" ;font-size:12pt;"&gt;PRESCRIZIONE CARTELLA ESATTORIALE NON IMPUGNATA: &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style=" ;font-size:12pt;"&gt;La cartella esattoriale segue la prescrizione del tributo a cui si riferisce, ad esempio per una multa auto se notificata dopo 5 anni e' prescritta, ma se non si fa opposizione entro 60 gg, la cartella si prescrive: secondo alcuni dopo 10 anni ex art.2967 del codice civile da quando e' stata notificata, secondo altri secondo la prescrizione del tributo a cui si riferisce e quest'ultima a mio avviso e' la piu' conforme all'interpretazione corretta della norma in quanto non c'e' novazione per cui la prescrizione della cartella segue quella del tributo a cui si riferisce in tal senso la Cassazione del 2008 per cui e' importantissimo fare ricorso.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;13. Obbligo di esibizione da parte del concessionario delle relate di notifica anche oltre il termine quinquiennale, previsto dall'art.26 c.4 D.p.r. 602/73 a garanzia dei diritti del contribuente, per cui la semplice dichiarazione del concessionario non costituisce prova dell'avvenuta notifica.&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria di Caserta Sez. 10 Sent. n. 371 del 20 novembre 2006 dep. il 8 gennaio 2007 su ricorso di V.D.G.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;14. Molti concessionari della Riscossione si avvalgono per la notifica delle cartelle di Agenzie private, non lo possono fare, la legge stabilisce che le notifiche le devono effettuare tramite i loro messi notificatori o in alternativa tramite Poste Italiane, circuito atti amministrativi e giudiziari, per cui l'affidamento ad agenzie private rende inesistenti le notifiche.&lt;span style="color:#800000;"&gt; &lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Sentenza del Giudice di pace di Catania Sez. I, del 31-08-2006, Sentenza della Corte di Cassazione  Sez. I civile,  del 19-10-2006, n. 22375&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;15. Il pagamento delle rate da condono non pagate, non rendono nulla la sanatoria, e' illeggittimo richiedere l'intera somma, &lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di &lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Salerno  n. 36 del 26 gennaio 2007 (dep. il 26 febbraio 2007)  Sez. XVIII - Sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di  Pavia del 14 novembre 2006, n. 222&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;,&lt;/span&gt; le somme dovevano inoltre essere recuperate a pena di decadenza entro il 31/12/2006 &lt;span style="color:#800000;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Sentenza della Commissione Tributaria di Genova  Sez. I, Sent. 7 febbraio 2006 (23 gennaio 2006), n. 20 Pres. Monteverde - Rel. Graziano&lt;/span&gt;, &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;e' inoltre illegittima la procedura di esecuzione senza la comunicazione dell'avviso bonario &lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma Sent. n. 23 del 23 gennaio 2007 (dep. il 7 febbraio 2007)  Sez. XXXIV .&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;16. I medici convenzionati con le asl non sono soggetti al contributo al SSN, in quanto assimilabili a lavoratori parasubordinati&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;color:#800000;"&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Sentenza n. 10/26/2004 Depositata il 11/02/2004 Sez. 26 della Commissione Tributaria di Napoli su ricorso di D.O. difeso dal Dott. Giuseppe Marino.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;17. Le agevolazioni prima casa si prescrivono dopo tre anni&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;color:#800000;"&gt;, &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria di Napoli sez. 2 Sentenza N. 750/02/2001 Depositata il 29/04/2003 su ricorso di MG difeso dal Dott. Giuseppe Marino&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt; &lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;18. &lt;b&gt;I termini per fare ricorso e l'autorità a cui ricorrere&lt;/b&gt;: Cartelle per imposte e tasse, entro&lt;b&gt; 60&lt;/b&gt; gg alla Commissione Tributaria Provinciale, Cartelle per contributi previdenziali, entro &lt;b&gt;40&lt;/b&gt; gg al Giudice del Lavoro, Cartelle per multe auto, entro &lt;b&gt;30&lt;/b&gt; gg al Giudice di Pace dove e' stata commessa l'infrazione. E' consigliabile sempre,  farsi assistere da un professionista, Avvocato o commercialista.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;19. La cartella esattoriale va notificata a tutti gli eredi collegialmente e impersonalmente al vecchio domicilio del de cujus, &lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria di Napoli sezione 7 Sentenza n. 137/07/2005 Depositata il 09/05/2005 su ricorso di A.I. difesa da dott. Giuseppe Marino&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;20. &lt;b&gt;In presenza di ricorso avverso accertamento e' illegittima l'emissione della cartella se il Giudice non si e' ancora pronunciato&lt;span style="color:#800000;"&gt;:&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;La cartella esattoriale non puo' essere emessa se non dopo la sentenza di primo grado favorevole all'ufficio, e' illegittimo l'operato dell'amministrazione finanziaria che emette cartella preventivamente. &lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila Sez. 3 Sentenza n. 180/03/2007 Depositata il 26/10/2007 su ricorso di C.P. difeso dal Dott. Giuseppe Marino&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;21. L'iscrizione dell'ipoteca esattoriale e' illegittima senza la valida notifica della cartella, &lt;b&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sez. 15 Sentenza n. 482/15/2007 Depositata il 15/10/2007 su ricorso di V.C. difeso dal Dott. Giuseppe Marino&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;22.&lt;span style="color:#800000;"&gt;&lt;b&gt; &lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#800000;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial Narrow;font-size:130%;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FFFFFF;"&gt;la cartella e' nulla se non contiene il nome del responsabile del procedimento e la firma lo ha stabilito la &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.studiomarino.com/studiomarino_cortecostituzionaleordinanza377cartelle.htm"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FFFFFF;"&gt;Corte Costituzionale&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;span style="font-family:Arial Narrow;font-size:130%;"&gt;. &lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Il riconoscimento arriva anche dalle prime sentenze dei Giudici tributari: Commissione tributaria provinciale di Bari Sez. 4, sentenza n. 445/4/2007 depositata il 10/12/2007 Commissione tributaria provinciale di Lecce Sez.2, sentenza n. 517/2/2007 depositata il 14/01/2008 Commissione tributaria provinciale di Milano Sez.41, sentenza n. 510/41/2007 depositata il 06/12/2007.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial Narrow;font-size:130%;"&gt; Finalmente la Commissione Tributaria Regionale del Veneto con ordinanza n.8 dell'11/03/2008 ha portato la questione di legittimità costituzionale del decreto mille proroghe innanzi alla Corte Costituzionale attendiamo l'esito.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;23.&lt;span style="color:#800000;"&gt;&lt;b&gt; &lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;l'Avviso bonario (dell'esattoria)  e' un atto impugnabile, lo ha stabilito al Corte di Cassazione.&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;24. La relata di notifica va apposta&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;color:#800000;"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;in calce e non sul frontespizio della cartella, questo ne comporta la nullità - Cass.21/03/2007&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial;color:#800000;"&gt;25. &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Diritti camerali della Camera di Commercio illegittimi per contrasto con la direttiva Cee - &lt;/span&gt;&lt;a href="http://www.studiomarino.com/studiomarino_illegittimit%C3%A0dirittocamerale.htm"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria di foggia&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;26. &lt;a href="http://www.studiomarino.com/studiomarino_dazidoganali.htm"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Dazi Doganali&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; si prescrivono dopo 3 anni dalla data della bolletta d'importazione lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 13/10/2006&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;27. Cartella rinotificata agli eredi: E' illegittima, va notificata comunque nei termini il principio dell'effetto conservativo non e' applicabile, con la cartella siamo in presenza di un nuovo rapporto &lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria Provinciale  di Treviso 2008&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;28. Cartella ici illegittima senza la notifica dell'accertamento &lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Corte di Cassazione 2008&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p face="'Times New Roman'" size="medium" style="  ;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;29&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;color:#0000FF;"&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;La cartella relativa al recupero del &lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;condono fiscale ex legge 289/2002&lt;/span&gt; va preceduta da avviso bonario e notificata entro il 31/12/2006 &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria Regionale di Roma 2008&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;b&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;30.&lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt; Inesistente la notifica della cartella effettuata a mezzo posta raccomandata &lt;/span&gt;&lt;span style="font-family:Arial;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="color:#FF0000;"&gt;Commissione Tributaria Provinciale di Lecce&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "&gt; &lt;/p&gt;&lt;p align="center"   style="  ;font-family:'Times New Roman';font-size:medium;"&gt;&lt;span class="Apple-style-span"  style="font-family:'Arial Narrow';"&gt;&lt;b&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align="center" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "&gt; &lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-966402511027651646?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/966402511027651646/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=966402511027651646' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/966402511027651646'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/966402511027651646'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2010/09/cartelle-esattoriali-come-tutelarsi.html' title=''/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-3294830578089829435</id><published>2009-10-15T07:30:00.000-07:00</published><updated>2010-09-15T05:49:54.641-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Consorzi di Bonifica'/><title type='text'></title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffff33;"&gt;RICORSI TRIBUTARI? NON E' L'UNICA SOLUZIONE!&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;Da tempo i cittadini proprietari di immobili (terreni e fabbricati) compresi nei confini di competenza dei Consorzi di Bonifica stanno ricevendo avvisi di pagamento e successivamente cartelle esattoriali relativi al tributo consortile che il consorziato è tenuto a pagare sulla proprietà a fronte di un beneficio diretto e specifico ricavato dall'attività di manutenzione svolta del Consorzio. Detto tributo di bonifica è calcolato come una semplice percentuale della rendita catastale degli immobili che, di fatto, trasforma il "contributo di bonifica" in una "imposta" di tipo erariale come l'IRPEF o l'ICI, illegittima perché contraria alla legge (R.D. 215/33) ed ingiusta perché senza alcun rapporto con i benefici arrecati (art. 12 L.R. n.4/2003). In pratica, anche se la giurisprudenza la differenzia dagli altri tributi, si tratta di una ulteriore tassa sulla proprietà.&lt;br /&gt;Dopo anni di ingiuste tassazioni, i cittadini si sono stufati di essere trattati ancora una volta come “polli da spennare” e si sono chiesti : ma quali attività i Consorzi svolgono sul territorio quando basta una pioggia di breve intensità per allagare strade e far sondare i pochi canali esistenti? La risposta nasce spontanea: le proprietà ricadenti nei Consorzi di Bonifica non ricevono alcun beneficio o vantaggio dalla inesistente e precaria attività svolta dai Consorzi, ma incassano solo danni e disagi.&lt;br /&gt;Tutto ciò ha spinto numerosi cittadini ad opporsi al pagamento del tributo consortile mediante ricorso alle competenti Commissioni Tributarie che dovranno decidere in merito.&lt;br /&gt;I primi segnali sono positivi e la battaglia sta continuando nelle sedi opportune, anche tramite la costituzione di comitati civici di difesa del cittadino.&lt;br /&gt;La Regione Campania però deve fare la sua parte, in quanto in questi anni non ha eseguito indagine su tutto il territorio di competenza del Consorzio per verificare lo stato della rete scolante esistente e le effettive opere di manutenzione eseguite dal Consorzio.&lt;br /&gt;L’appello che con il presente documento si vuole promuovere è appunto rivolto in primo luogo alla Regione Campania e poi agli Amministratori Locali sia di livello Provinciale che Comunale per sensibilizzare gli stessi alla soluzione della problematica sopra esposta ed in particolare evidenziare l’illegittimità compiuta del Consorzio di Bonifica chiedendo agli organi preposti (Presidente della Giunta ed Assessore competente) &lt;/span&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;“per quale ragione ed in base a quale supporto normativo i Consorzi di Bonifica ancora oggi tentano di giustificare la richiesta del contributo consortile in ragione di una non identificata e non identificabile generica bonifica integrale”.&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;Pertanto facciamo appello affinché gli organi competenti, preso atto di quanto sopra, procedano;&lt;br /&gt;ad effettuare una indagine su tutto il territorio di competenza dei Consorzi per verificare lo stato della rete scolante esistente e le effettive opere di manutenzione eseguite dai Consorzi;&lt;br /&gt;ad adottare tutte le iniziative necessarie alla immediata sospensione dell’esazione dei ruoli di contribuenza consortile emessi dai Consorzi che dalla verifica risulteranno inadempienti;&lt;br /&gt;Equa riparametrazione delle tariffe in base agli effettivi benefici delle bonifiche. In questo senso e per tali finaltà viene costituito un &lt;span style="color:#ffff33;"&gt;"&lt;strong&gt;Comitato Civico denominato Solofra Libera Città&lt;/strong&gt;"&lt;/span&gt; che già protagonista nella battaglia contro le bollette della  fognatura e depurazione, si occuperà di promuovere ricorsi e formulare proposte per migliorare i serivizi ai cittadini mediante una difesa attiva dei propri diritti. Ilcomitato si renderà promotore della costituzione&lt;br /&gt;di una consulta Regionale sull’Ambiente con i Movimenti e le Associazioni presenti sul territorio al fine di dotarsi di un “Piano Regionale di cura ambientale e riassetto del territorio" partecipato che verifichi le opere in corso e che integri, li dove necessario, quelle in fase di programmazione di bonifica integrale e disinquinamento&lt;/span&gt;. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-3294830578089829435?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/3294830578089829435/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=3294830578089829435' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/3294830578089829435'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/3294830578089829435'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2009/10/ricorsi-tributari-non-e-lunica.html' title=''/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-2248710347297679384</id><published>2009-09-25T05:41:00.000-07:00</published><updated>2009-09-25T05:46:36.779-07:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;MULTE: E' CONDONO!&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;Semaforo verde per la manovra anticrisi e per il condono sulle multe per violazioni del Codice della Strada. &lt;strong&gt;Il condono prevede il pagamento della multa iniziale più un 4% e riguarda tutte le contravvenzioni elevate fino al 31 dicembre 2004&lt;/strong&gt;. Il provvedimento si giustifica in previsione del rischio che molte di queste, scaduti i cinque anni, cadrebbero in prescrizione.&lt;br /&gt;Secondo il &lt;/span&gt;&lt;a id="ed_Id_1" style="COLOR: #6c7c77; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-DECORATION: underline; textdecoration: none" href="http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=sole+24&amp;amp;a=5553&amp;amp;e=1&amp;amp;y=1&amp;amp;j=7380FCBCDC1243AB653A8B8F7DD9F5ABhttp%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D91271%26idA%3D91271%26query%3Dsole%2B24%26cpk%3Dq%26idU%3D287%26location%3Dhttp%253A%252F%252Feu%252Egomeo%252Ecom%252F%253Fquery%253D%2525keyword%2525%2526country%253Dit%2526track%253D%2525keywordid%2525%2526charset%253D4&amp;amp;r=&amp;amp;x=1253882638062&amp;amp;z=tt.lh.C0EA60121A80491C9CC5EF26AFDE9ED9&amp;amp;i=336" target="_blank" ed_created="1"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;Sole&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt; 24 Ore, una multa su tre non porta un &lt;/span&gt;&lt;a id="ed_Id_2" style="COLOR: #6c7c77; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-DECORATION: underline; textdecoration: none" href="http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=euro&amp;amp;a=5553&amp;amp;e=2&amp;amp;y=10&amp;amp;j=ABE25CB9BE5F1AF5BFE29F37AB829DC0http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D92113%26idA%3D92113%26query%3Deuro%26cpk%3Dqs%26idU%3D362%26location%3Dhttp%253A%252F%252Fhopa%252Ecom%252F%253FAFI%253D7223%2526MMI%253D7434&amp;amp;r=&amp;amp;x=1253882638062&amp;amp;z=tt.lh.C0EA60121A80491C9CC5EF26AFDE9ED9&amp;amp;i=336" target="_blank" ed_created="1"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;euro&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt; nelle casse del Comune che l’ha elevata. I municipi italiani, dunque, dovrebbero ancora incassare relativamente al periodo 2005/2007 ben 2,65 miliardi di euro che si vanno ad aggiungere a 1,4 miliardi di euro del periodo 2000/2004. A &lt;/span&gt;&lt;a id="ed_Id_3" style="COLOR: #6c7c77; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-DECORATION: underline; textdecoration: none" href="http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=roma&amp;amp;a=5553&amp;amp;e=1&amp;amp;y=5&amp;amp;j=84ABA8BA90E61BE846B6E49DA6A14089http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D92103%26idA%3D92103%26query%3Droma%26cpk%3Dt%26idU%3D282%26location%3Dhttp%253A%252F%252Fsearch%252Elowcostplanet%252Ecom%252Findex%252Ephp%253Fkey%253D%2525keyword%2525%2526ct%253Dit&amp;amp;r=&amp;amp;x=1253882638062&amp;amp;z=tt.lh.C0EA60121A80491C9CC5EF26AFDE9ED9&amp;amp;i=336" target="_blank" ed_created="1"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;Roma&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;, addiruttura solo una multa su due viene riscossa e, nel quinquennio 2000/2004, la somma condonabile ammonterebbe a oltre 300 &lt;/span&gt;&lt;a id="ed_Id_4" style="COLOR: #6c7c77; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-DECORATION: underline; textdecoration: none" href="http://adv08.edintorni.net/affiliati/click/?q=milioni&amp;amp;a=5553&amp;amp;e=1&amp;amp;y=10&amp;amp;j=084FADC2B5C3177C123E8D09F634E369http%3A%2F%2Fadvertiser%2Eedintorni%2Enet%2Fredirect%2Easp%3FidG%3D92112%26idA%3D92112%26query%3Dmilioni%26cpk%3Dqs%26idU%3D362%26location%3Dhttp%253A%252F%252Fhopa%252Ecom%252F%253FAFI%253D7223%2526MMI%253D7434&amp;amp;r=&amp;amp;x=1253882638062&amp;amp;z=tt.lh.C0EA60121A80491C9CC5EF26AFDE9ED9&amp;amp;i=336" target="_blank" ed_created="1"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;milioni&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt; di euro.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;Nella Capitale è tutto predisposto per far partire le comunicazioni ai cittadini. La Gerit Equitalia inviera’ a breve un avviso agli interessati. Nella comunicazione verrà spiegato che si può pagare la contravvenzione senza la mora. L’assessore capitolino al Bilancio, Maurizio Leo, ha fatto sapere che la Gerit “effettuerà un censimento” dei cittadini con multa del 2004 ancora non pagata e che, nel frattempo, ha avviato “la sospensione di tutte le procedure esecutive” (pignoramenti, etc). Ma chi ha pagato le multe entro i termini e senza contestarle, non ci sta. Per non parlare di chi viene “vessato dalle richieste dei Comuni pur avendo già pagato”. Per questi utenti sarebbe necessario un risarcimento attraverso il rimborso della quota versata da parte dei Comuni. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;/span&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;strong&gt;Alcuni utili consigli per contestare una multa:&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;Entro 150 giorni la multa deve essere notificata al proprio domicilio. Oltre tale termine la multa cade in prescrizione. Entro 60 giorni dal ricevimento della notifica la multa, ritenuta giusta, dovrà essere pagata; se ritenuta ingiusta si potrà presentare ricorso. Il ricorso, con relativa documentazione, va presentato al Prefetto o al Giudice di Pace. Nel caso di presentazione del ricorso al Prefetto, se la multa è confermata, la sanzione raddoppia.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;Nel ricorso presentato è opportuno richiedere di essere ascoltati in modo da poter esporre in prima persona le motivazioni del ricorso stesso ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada. Il non accoglimento della richiesta (assenza di risposta) può essere motivo per invalidare la sanzione.&lt;br /&gt;Sulla lettera di notifica deve essere presente il nome del Responsabile del procedimento (art. 5 §3 legge 241/1990 sulla Trasparenza degli atti amministrativi). In caso contrario si può richiedere l’annullamento della sanzione. Trascorsi 30 giorni senza ricevere risposta a tale richiesta, sarà possibile sporgere denuncia per omissione di atti d’ufficio.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-2248710347297679384?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/2248710347297679384/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=2248710347297679384' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/2248710347297679384'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/2248710347297679384'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2009/09/multe-e-condono-semaforo-verde-per-la.html' title=''/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-28526454772165660</id><published>2009-09-08T00:54:00.000-07:00</published><updated>2009-09-08T04:31:10.125-07:00</updated><title type='text'></title><content type='html'>&lt;em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;Pubblichiamo di seguito il testo integrale della contestazione/diffida inoltrata alla Società di servizi Irno Service S.p.a., al fine di renderla diponibile agli utenti che volessero inoltrarla e così rendere più efficace l'azione che si è intrapresi nei confronti di un ente che secondo il nostro modesto parere poteva gestire sicuramente meglio gli interessi della comunità. Si precisa che siamo ancora in una fase stragiudiziale e che la nostra azione si svilupperà ai vari livelli per tutelare l'interesse degli utenti e possibilmente ottenere un miglioramento del servizio per la comunità, al di là dei risutati giuridici auspicabili.&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);"&gt;**********&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 255, 255);"&gt;&lt;strong&gt;Raccomandata A.R.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                                                                                                                                     Spett.le Irno Service S.p.a.&lt;br /&gt;                                                                                                                                                                     Via della Fortuna, 24&lt;br /&gt;                                                                                     83029 Solfora (AV)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                                                                                                     &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 255, 255);"&gt;&lt;strong&gt;e p.c.&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 255, 255);"&gt;&lt;strong&gt;            Spett.le Equitalia Polis S.p.a.&lt;br /&gt;                                                                                                                                                                     Agente della Riscossione di Avellino&lt;br /&gt;                                                                                                                                                                     Via Moccia n° 68&lt;br /&gt;                                                                                    83100 Avellino&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                                                                                                                                     Comune di Solofra&lt;br /&gt;                                                                                                                                                                     In persona del Sindaco p.t.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                                                                                                                                     Comando della Guardia di Finanza&lt;br /&gt;                                                                                                                                                                     Solofra&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                                                                                                                                     Comando Carabinieri&lt;br /&gt;                                                                                                                                                                     Solofra&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                          Oggetto: Vostra richiesta di pagamento a mezzo Racc. A.r. delle fatture Irno Service S.p.a. – avviso ex art. 1219 del Codice Civile.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                           I sottoscritti .................................................................., nel riscontrare la vostra di cui all’oggetto ne contestano integralmente il contenuto per i seguenti motivi in fatto e diritto:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                           1) gli scriventi lamentano preliminarmente il disagio arrecato a loro e alle loro famiglie a seguito delle reiterate vostre richieste di pagamento, che rivelatisi in un primo momento del tutto erronee nella quantificazione e imputazione come da voi stessi pubblicamente dichiarato e successivamente comunicato, ha costretto gli stessi a recarsi diverse volte presso gli sportelli della Irno Service S.p.a. oltre che al Comune o alla Equitalia S.p.a., del che provvederemo ad inoltrare ricorso presso le autorità competenti onde ottenere il risarcimento di ogni danno ivi compreso quello esistenziale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                           2) le fatture emesse, ma in molti casi, mai pervenute ai sottoscritti in quanto recapitate spesso a mani da vostri incaricati a contratto o comunque con un servizio di recapito che non ha utilizzato nemmeno i normali criteri impiegati dalle Poste Italiane, non consentono e il materiale possesso dei documenti fiscali e una chiara esposizione all’utente di come le tariffe siano state determinate o se alla base di esse vi sia un regolare deliberato dell’amministrazione comunale (che si ricorda è la vostra maggiore azionista) come previsto per legge. Di più la fatturazione per depurazione e quella per fognatura o idrica avveniva separatamente senza alcuna logica o criterio di collegamento nel calcolo delle tariffe, sicchè se ne contesta la totale illegittimità ed inesigibilità.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                           3) La vostra stessa richiesta ex art. 1219 C.c., vaga e fumosa, non contiene alcuna specificazione e/o distinzione tra i diversi titoli di imputazione a pagamento delle varie tariffe oltre a prevedere (anche l’ultima richiesta) voci di spesa non dovute, come le spese di redazione o un fantomatico “recupero spese”, che semmai potrebbe richiedere la Equitalia Polis S.p.a., ma solo in fase di riscossione e a titolo di aggio. Non si capisce infatti come la Irno Service S.p.a. possa intimare il pagamento di quanto presuntivamente dovuto “minacciando” fermi amministrativi, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti coattivi e quant’altro. Ciò costituisce una palese violazione dei diritti dell’utente-consumatore  suscettibile di risarcimento del danno, tanto più che le vostre missive sono datate 14.08.2009 e recapitate appena dopo la metà di agosto c.a., provocando ulteriori danni e disagi agli scriventi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                          4) Va ancora rimarcato come molte fatture richieste in pagamento si riferiscono ad anni in cui la depurazione a Solofra non era ancora funzionante o comunque la rete fognaria civica non era collegata al depuratore centrale, sicchè vorremmo sommessamente sapere a quale titolo ci viene richiesto un qualsiasi pagamento e comunque da quale periodo decorre o è maturato il vostro diritto alla riscossione della tariffa, dato le recenti pronunce della Corte Costituzionale (Sentenza n° 335 dell’11/10/2008) che ha stabilito che se nel Comune di residenza non sono attivi depuratori per le acque reflue, la quota della bolletta destinata alla depurazione non deve essere pagata dai cittadini.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                          5) Per quanto innanzi facciamo espressa richiesta di tutta la documentazione amministrativa (delibere comunali, delibere della Irno Service S.p.a.) e contabile (fatture e modalità di determinazione delle tariffe) relativa alle somme richieste, fermo ed impregiudicata la totale inesigibilità di quanto illegittimamente chiesto a titolo di pagamento.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                          Tanto premesso e ritenuto vi invitiamo e diffidiamo a non porre in essere atti pregiudizievoli dei diritti dei nostri assistiti e comunque a sospendere il recupero coatto delle presunte somme debende. In mancanza ci vedremo costretti ad adire le competenti sedi giudiziarie nonché le associazioni di consumatori e i media per la tutela delle nostre buone ragioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                           Solofra, lì 07.09.2009&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;                                                                                                                                                                                            Avv. Michele Antonio Giliberti&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-28526454772165660?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/28526454772165660/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=28526454772165660' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/28526454772165660'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/28526454772165660'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2009/09/pubblichiamo-di-seguito-il-testo.html' title=''/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-7138546840713907835</id><published>2009-09-05T04:01:00.000-07:00</published><updated>2009-09-07T10:28:54.332-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Depurazione e Fognatura'/><title type='text'></title><content type='html'>&lt;div class="cartouche" style="COLOR: rgb(255,255,255)"&gt;&lt;h1 class="titre-article"&gt;Sentenza Corte Costituzionale: illegittimità canone di depurazione.&lt;/h1&gt;&lt;p class="detail"&gt;&lt;span style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,0,0)"&gt;sabato 5 sttembre 2009 Avv. Michele Antonio Giliberti&lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-WEIGHT: bold"&gt;.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;!-- cartouche --&gt;&lt;p class="spip" style="COLOR: rgb(255,255,255)"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;La Corte Costituzionale con la sentenza n° 335 dell’11/10/2008 ridisegna, il rapporto tra aziende di servizio e consumatori. Il Giudizio ha avuto ad oggetto il contestato canone di depurazione, stabilendo il principio, che,  se nel Comune di residenza non sono attivi depuratori per le acque reflue, la quota della bolletta destinata alla depurazione non deve essere pagata dai cittadini.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="spip" style="COLOR: rgb(255,255,255)"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare la legittimità del pagamento della quota di depurazione nelle bollette dell’acqua, a seguito del ricorso presentato da un cittadino contro le somme versate alla azienda di erogazione della fornitura idrica per un servizio non reso, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi»; ha dichiarato, altresì, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti «anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p class="spip"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="COLOR: rgb(255,255,255)"&gt;Nella fattispecie la Corte ha stabilito che la quota in questione richiesta sinora a tutti gli utenti della fornitura idrica, a seguito della sentenza della Cassazione n. 96 del 04/01/2005, non configura una tassa ma il corrispettivo di un servizio il quale, nei casi in cui manchino gli impianti, non viene erogato. Tutto ciò viola l’articolo 3 della Costituzione in quanto discrimina chi paga la tariffa senza ricevere in cambio il servizio. Alla luce della presente pronuncia lo &lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,255,255)"&gt;Studio Legale Giliberti&lt;/span&gt;&lt;span style="COLOR: rgb(255,255,255)"&gt; &lt;/span&gt;&lt;span style="FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(255,255,255)"&gt;&amp;amp; Partners&lt;/span&gt;&lt;span style="COLOR: rgb(255,255,255)"&gt;, sin da subito chiederà chiarimenti alla Irno Service S.p.a. di Solofra, in merito al versamento del canone di depurazione, insieme a tutti gli strumenti idonei all’eventuale recupero delle somme ingiustamente versate dagli utenti alla voce quota depurazione e fognature, nei comuni in cui non vi sono i relativi impianti. E' stato attivato un settore dello studio che si occuperà di istruire anche eventuali ricorsi per i danni patrimoniali e non, arrecati ai cittadini per il cattivo funzionamento del servizio di riscossione e imputazione dei pagamenti. Diversi sono i disagi arrecati agli utenti dall'inizio dell'anno, con continue e pressanti richieste di pagamento, dietro front e scarsa competenza degli enti di gestione dei vari servizi (Acqua, gas, depurazione ecc.).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-7138546840713907835?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/7138546840713907835/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=7138546840713907835' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/7138546840713907835'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/7138546840713907835'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2009/09/sentenza-corte-costituzionale.html' title=''/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-9105072555175681335</id><published>2009-09-04T05:41:00.000-07:00</published><updated>2009-09-04T07:36:40.182-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Tarsu'/><title type='text'></title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;em&gt;TARSU, DEPURAZIONE, FOGNATURA, ACQUA....CITTADINI ORGANIZZATI E' MEGLIO!&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;em&gt;Dopo un periodo di sospensione delle pubblicazioni e una rettifica parziale della mission dello studio (un'attenzione particolare viene riservata alle numerose lamentele degli utenti rispetto a riscossioni coatte di tariffe, tasse, sanzioni amministrative e recuperi non dovuti da parte di enti a rilevanza pubblica o a regime ormai quasi privato), ripartiamo con una serie di articoli e notizie per gli utenti e i cittadini, che soprattutto in questo periodo di crisi, avvertono l'esigenza di una tutela maggiore dei propri diritti a tutti i livelli, sia pubblico che privato. Bonifica Agro nocerino sarnese, Tassa per la Depurazione e Fognatura,Tassa di circolazione, Tarsu, ICI, Gas, Acqua, contravvenzioni ecc. diventano un vero e proprio incubo per le famiglie e sopratutto per gli anziani, nel momento in cui questi servizi vengono affidati ad enti a partecipazione comunale (spesso società per azioni con la partecipazione di privati interessati al profitto più che alla efficienza del servizio, o a favorire assunzioni clientelari al di fuor della Pubblica Amministrazione) non preparati ad una gestione efficiente ed efficace del servizio. Ricorsi in commissione tributaria, ricorsi in via di autotutela agli enti di gestione, ricorsi al Giudice di Pace, inseriti nell'ambito di un'azione più ampia di tutela del cittadino, che attravero una maggiore sensibilizzazione sembra rendersi conto della necessità di forme più organizzate di collaborazione (quali comitati, associazioni e gruppi di lavoro), possono sicuramente garantire una tutela più efficace dei diritti violati. Importanti in questo senso le ultime pronunce della Cassazione o della Corte costituzionale in materia, che fanno finalmente chiarezza su alcuni aspetti delle tariffe che a vario titolo questi enti applicano ai cittadini-utenti (spesso in modo illegittimo in quanto contenenti voci illegittime o non dovute).&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt; &lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;em&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;Avv. Michele Antonio Giliberti&lt;/span&gt;&lt;/em&gt; &lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;LA TARSU NON E' ASSOGGETTABILE AD IVA&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è il tributo che i Comuni applicano sulla base del costo totale del servizio di raccolta e successivo smaltimento dei rifiuti usando come parametro la superficie dei locali di abitazione e di attività dove possono avere origine i rifiuti.&lt;br /&gt;Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito chel’IVA del 10%, normalmente addebitata sulle bollette della tassa sui rifiuti, è illegittima. La Corte di Cassazione, allineandosi con l’orientamento degli altri Paesi dell’Unione europea, ha stabilito che il corrispettivo che i cittadini devono pagare per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, è una tassa e non una tariffa e pertanto non è addebitabile l’IVA.&lt;br /&gt;Tale importante decisione si traduce nella facoltà per i contribuenti di richiedere ai Comuni impositori la restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di imposta sul valore aggiunto (Iva) sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti negli ultimi dieci anni.&lt;br /&gt;Procedura di ricorso e rimborso IVA&lt;br /&gt;Con in mano la prova del pagamento negli ultimi dieci anni della Tarsu sulla quale è stata calcolata la voce Iva al 10% , potrete richiederne il rimborso. Inizialmente è sufficiente, anche con l’aiuto di un legale di fiducia, diffidare l’amministrazione comunale a tale adempimento.&lt;/span&gt;&lt;ins style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; VISIBILITY: visible; PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; WIDTH: 1px; BORDER-TOP-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; POSITION: relative; HEIGHT: 4px; BORDER-BOTTOM-STYLE: none"&gt;&lt;/ins&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-9105072555175681335?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/9105072555175681335/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=9105072555175681335' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/9105072555175681335'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/9105072555175681335'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2009/09/tasrsu-depurazione-fognatura-acqua.html' title=''/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-3380689488832024921</id><published>2007-10-17T00:59:00.000-07:00</published><updated>2007-10-17T03:49:51.091-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Diritto Penale'/><title type='text'>UN PRINCIPIO PERICOLOSO!</title><content type='html'>&lt;a href="http://bp1.blogger.com/_HuAz1ZZIaE0/RxXopT6Rc7I/AAAAAAAAAI0/j97xAVtXAJc/s1600-h/cassazione.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5122255947620774834" style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 129px; CURSOR: hand; HEIGHT: 88px" height="82" alt="" src="http://bp1.blogger.com/_HuAz1ZZIaE0/RxXopT6Rc7I/AAAAAAAAAI0/j97xAVtXAJc/s400/cassazione.jpg" width="129" border="0" /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color:#33ccff;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;MASSIMA&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color:#33ccff;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Occupazione abusiva di case popolari – stato di necessità – diritto all’abitazione – insussistenza [art. 54 c.p.; art. 2 Cost.]&lt;br /&gt;Non si configura il reato di occupazione abusiva di case popolari se il fatto è commesso in stato di necessità.&lt;br /&gt;Il “danno grave alla persona”, necessario per la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 54 c.p., si verifica non solo nel caso di lesioni dirette della vita o dell’integrità fisica del soggetto, ma anche nel caso di lesioni indirette: la mancanza di un alloggio costituisce un’ipotesi di lesione indiretta dell’integrità fisica, poiché il diritto di abitazione rappresenta un diritto primario della persona ex art. 2 della Cost&lt;/span&gt;..&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color:#33ccff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color:#33ccff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Commento dello Studio Legale Giliberti &amp;amp; Partners&lt;/span&gt;: La Suprema Corte introduce un principio senz'altro lodevole dal punto di vista sociale ed umano ma incontrovertibilmente pericoloso dal punto di vista della tutela dell'ordine pubblico. In questa pronuncia della cassazione si da prevalenza al diritto di abitazione in quanto di rilevanza costituzionale, anche se a parere dello scivente l'art. 2 Cost. parla genericamente di "&lt;em&gt;diritti inviolabili dell'uomo&lt;/em&gt;" facendo riferimento "&lt;em&gt;all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale&lt;/em&gt;". Appare chiaro il ricorso ad un'interpretazione estensiva della norma costituzionale che però va contro un orientamento consolidato secondo il quale "&lt;em&gt;lo stato di bisogno può essere valutato ai fini della quantificazione della pena e della concessione delle attenuanti generiche, ma non legittima l'applicazione dell'esimente dello stato di necessità&lt;/em&gt; (sez. IV 85/169364), &lt;em&gt;per la cui sussistenza si richiede un rigoroso rapporto tra l'azione e l'inevitabilità del pericolo di un danno grave alla persona, in quanto non è lecito sopperire allo stato di bisogno mediante commissioni di reato" . &lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color:#3333ff;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;SEZIONE II PENALE&lt;br /&gt;Sentenza 27 giugno – 26 settembre 2007, n. 35580&lt;br /&gt;(Presidente Morelli – Relatore Zappia)&lt;br /&gt;Motivi della decisione &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Con sentenza del 4.2.2005 il Tribunale di Roma condannava D. G., concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 600,00 di multa, avendola ritenuta responsabile del reato di occupazione abusiva di immobile di proprietà dell'Iacp.Con sentenza dell'1.12.2006 la Corte di Appello di Roma confermava la decisione impugnata.Avverso tale sentenza l'imputata propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.Col primo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, co. 1, lett. d) ed e), c.p.p. rilevando la mancanza di motivazione in ordine al primo e terzo motivo dell'appello proposto, nonché il carattere solo apparente di tale motivazione in relazione alle questioni di merito poste; e rileva altresì la mancata assunzione di una prova decisiva richiesta ai sensi dell'art. 603 c.p.p.Osserva in particolare la ricorrente che la Corte di Appello aveva escluso lo stato di necessità dedotto da essa imputata in relazione alla contestata occupazione di immobile, senza svolgere alcuna indagine specifica in ordine alle effettive condizioni dell'imputata, alla esigenza di tutela del figlio minore, alla minaccia dell'integrità fisica degli stessi, al carattere assolutamente transitorio del ricorso ai servizi sociali; e rileva inoltre che la Corte suddetta non aveva assolutamente motivato in ordine al mancato accoglimento della richiesta di nuova audizione della teste Pozzi Rita (operante di P.G,. che aveva effettuato il sopralluogo), che avrebbe consentito un esame esaustivo della fattispecie concreta. Col secondo motivo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), c.p.p. rilevando la inconsistenza della motivazione in ordine alla non applicazione dell'art. 54 c.p., quantomeno in relazione all'art. 59 dello stesso codice.In particolare rileva la ricorrente che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato la sussistenza dello stato di necessità, rilevante non solo con riferimento al diritto all'abitazione ma anche con riferimento al diritto alla salvaguardia della salute del figlio, diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, non potendosi omettere di evidenziare che lo stato di pericolo per la ricorrente e per il proprio figlio non era imputabile ad una condotta alla stessa riferibile, non era altrimenti evitabile non avendo l'interessata alcuna possibilità di rivolgersi al mercato libero degli alloggi, e che il fatto commesso era proporzionato al pericolo che lo stesso era destinato scongiurare. Ed ha quindi concluso evidenziando che, se pur nel caso di specie la sussistenza dello stato di necessità non poteva essere affermata con obiettiva certezza stante la carenza nell'istruttoria dibattimentale, tuttavia non poteva nemmeno essere ragionevolmente esclusa, di talché si imponeva l'annullamento dell'impugnata sentenza.Il ricorso è fondato.Sul punto ritiene il Collegio di dover innanzi tutto evidenziare che, ai fini della sussistenza dell'esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p., rientrano nel concetto di "danno grave alla persona" non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona, secondo la previsione contenuta nell'art. 2 della Costituzione; e pertanto rientrano in tale previsione anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica del soggetto in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, fra i quali deve essere ricompresso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona.Tale interpretazione estensiva del concetto di danno grave alla persona fa sì peraltro, siccome evidenziato da questa Corte (Cass. sez. II, 19.3.2003 n. 24290), che "più attenta e penetrante deve essere l'indagine giudiziaria diretta a circoscrivere la sfera di azione dell'esimente ai soli casi in cui siano indiscutibili gli elementi costitutivi della stessa - necessità e inevitabilità - non potendo i diritti dei terzi essere compressi se non in condizioni eccezionali, chiaramente comprovate".Nel caso di specie è stata per contro totalmente omessa qualsiasi indagine sia al fine di verificare le effettive condizioni dell'imputata, l'esigenza di tutela del figlio minore, la minaccia dell'integrità fisica degli stessi, sia al fine di verificare la sussistenza sotto il profilo obiettivo dei requisiti delle necessità ed inevitabilità che, unitamente agli altri elementi richiesti dall'art. 54 c.p., consentono di ritenere la sussistenza dell'esimente in parola.Alla stregua di quanto sopra si impone l'annullamento dell'impugnata sentenza, rimanendo in tale pronuncia assorbiti gli ulteriori rilievi sollevati dalla ricorrente, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.&lt;br /&gt;P.Q.M.&lt;br /&gt;La Corte annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-3380689488832024921?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/3380689488832024921/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=3380689488832024921' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/3380689488832024921'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/3380689488832024921'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2007/10/occupazione-abusiva-di-case-popolari.html' title='UN PRINCIPIO PERICOLOSO!'/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp1.blogger.com/_HuAz1ZZIaE0/RxXopT6Rc7I/AAAAAAAAAI0/j97xAVtXAJc/s72-c/cassazione.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-5484737850492435881</id><published>2007-10-02T03:04:00.000-07:00</published><updated>2007-10-17T02:54:19.934-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Diritto Penale'/><title type='text'>CASSAZIONE: RISCHIA LA CELLA CHI NON SI FERMA AL POSTO DI BLOCCO</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;(AGI) - Roma, 1 ott. - Puo' finire in carcere per resistenza a pubblico ufficiale chi non si ferma a un posto di blocco dei Carabinieri e, in sella ad un motorino, si da' alla fuga ad alta velocita' per non essere raggiunto dalle Forze dell'ordine. Lo sottolinea la Cassazione, annullando con rinvio una sentenza pronunciata nel 2005 dal Gip del Tribunale di Palermo che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un ragazzo all'epoca ventenne "perche' il fatto non sussiste". L'imputato era accusato di non aver ottemperato, mentre era alla guida del suo ciclomotore, all'alt intimatogli dai Carabinieri con la paletta d'ordinanza. Il ragazzo, secondo l'accusa, era poi fuggito "ad altissima velocita' per le strade strette del centro storico, ponendo cosi' in pericolo l'incolumita' dei militari e degli utenti della strada". Il giudice per le indagini preliminari aveva invece ritenuto non ravvisabili in tale condotta gli estremi della resistenza, dato che l'imputato non aveva messo in atto, a suo parere, alcuna "attivita' minacciosa o violenta" nei confronti dei militari. Il reato, secondo il giudice, sarebbe stato ravvisabile se, invece, il ragazzo "per forzare il posto di blocco, avesse diretto il veicolo contro i Carabinieri che intendevano fermarlo". Contro tale decisione aveva proposto ricorso il procuratore della Repubblica del capoluogo siciliano, secondo il quale il reato di resistenza, per essere configurabile, non richiede che la violenza o la minaccia sia necessariamente diretta contro il pubblico ufficiale. Dello stesso parere la Suprema Corte (sesta sezione penale, sentenza n.35826) che ha ritenuto fondato il ricorso del procuratore. "Ad integrare l'elemento materiale del delitto in esame - spiegano gli Ermellini - e' sufficiente la violenza o la minaccia cosiddetta impropria, che puo' essere esercitata anche su persona diversa dal pubblico ufficiale operante o sulle cose e che comprende ogni comportamento idoneo ad impedire, a ostacolare o a frustrare l'esplicazione della pubblica funzione". .&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-5484737850492435881?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/5484737850492435881/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=5484737850492435881' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/5484737850492435881'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/5484737850492435881'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2007/10/cassazione-rschia-la-cella-chi-non-si.html' title='CASSAZIONE: RISCHIA LA CELLA CHI NON SI FERMA AL POSTO DI BLOCCO'/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-1792899500305829762</id><published>2007-09-13T00:34:00.000-07:00</published><updated>2009-09-05T01:04:17.210-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Diritto e Aziende'/><title type='text'>DIRITTO E AZIENDE: RAPPORTO DAL DISTRETTO INDUSTRIALE DI SOLOFRA (AV)</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;a href="http://bp2.blogger.com/_HuAz1ZZIaE0/Ruj6ZaobKvI/AAAAAAAAACk/5Lbn5tAWNgM/s1600-h/mappadistrettiit.gif"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5109609091804375794" style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left;" alt="" src="http://bp2.blogger.com/_HuAz1ZZIaE0/Ruj6ZaobKvI/AAAAAAAAACk/5Lbn5tAWNgM/s320/mappadistrettiit.gif" border="0" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;span style="color: rgb(255, 255, 255);font-size:130%;" &gt;Il distretto industriale della concia, una miriade di piccole e medie aziende manifatturiere del comparto tessile (lavorazione di pellami ovo-caprini) nel cuore della verde Irpinia, versa in evidente stato di affanno! Si susseguono a ritmo ormai incessante cassa integrazione, mobilità, procedure concorsuali e fallimenti! Il tessuto economico del distretto sta mostrando tutti i segni di una crisi strutturale ormai irreversibile. I lavoratori e le piccole e medie aziende del comparto stanno pagando un prezzo senza precedenti in termini di concorrenza, pressione fiscale, accertamenti ispettivi, costi di produzione e disinquinamento. Una cultura imprenditoriale molto spesso segnata da scarso senso della legalità (usura, sfruttamento di manodopera clandestina , inquinamento ambientale e mancato rispetto delle norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro) ed un uso disinvolto degli strumenti giuridici tipici del pagamento (assegni, cambiali e altre forme di obbligazioni) o della costituzione e conduzione dell'impresa (sistema delle scatole cinesi, prestanomi, società a responsabilità limitata, reati fiscali). Un quadro a tinte fosche che però mostra anche realtà di eccellenza e aziende sane che sono sul mercato da anni e seppur in evidente difficoltà, per la concorrenza dei prodotti stranieri e il sussistere di una serie di cause ambientali e socio-politiche ormai endemiche, resistono e tengono alto il nome del Made in Italy. Dal punto di vista giuridico-economico i fattori di debolezza tipici del distretto possono riassumersi in uno scarso ricorso a forme di cooperazione e aggregazione tra aziende, un sistema creditizio composto da grandi gruppi finanziari molto spesso distanti dalle esigenze locali (Banca della Campania, Banco di Napoli-IMI S.Paolo, Monte Paschi di Siena, Banca Torre del Graco sono gli istituti di credito presenti stabilmente sul territorio comunale), servizi alle piccole e medie imprese in prevalenza affidati a professionisti esterni alle aziende, mancanza di un centro direzionale che possa coordinare il sistema distretto, esistente di fatto solo sulla carta. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: rgb(255, 255, 255);" align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;Le forme di costituzione aziendale in prevalenza utilizzate e il subentrare a società di persone, società di capitali o ditte individuali facenti capo a prestanomi o nel migliore dei casi a persone c.d. &lt;em&gt;"pulite"&lt;/em&gt; (S.r.l., Società Unipersonali, Ditte individuali fittizie) sottintendono una scarsa propensione al rischio imprenditoriale e situazioni pregresse di esposizioni debitorie con maestranze, fornitori, enti pubblici o a rilevanza pubblica e istituti di credito. In questa situazione il mondo della professione legale affronta assieme ai lavoratori e alle aziende i rischi di un sistema economico che vede ormai necessaria una riforma profonda delle sue regole anche e soprattutto dal punto di vista giuridico!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;*************&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 255, 255);font-size:130%;" &gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: rgb(0, 204, 204);"&gt;&lt;/span&gt;STUDIO LEGALE GILIBERTI &amp;amp; PARTNERS&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 255, 255);font-size:130%;" &gt;&lt;strong&gt;Via Starza n° 5 - 83029 Solofra (AV)-Tel e fax 0825 582860/1918098&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div style="color: rgb(255, 0, 0);" align="center"&gt;&lt;a href="mailto:avvocatogiliberti@tiscali.it"&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style="color: rgb(51, 102, 255);font-size:180%;" &gt;studiolegalegiliberti@alice.it&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-1792899500305829762?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='enclosure' type='' href='http://www.clubdistretti.it' length='0'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/1792899500305829762/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=1792899500305829762' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/1792899500305829762'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/1792899500305829762'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2007/09/diritto-e-aziende-rapporto-dal.html' title='DIRITTO E AZIENDE: RAPPORTO DAL DISTRETTO INDUSTRIALE DI SOLOFRA (AV)'/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp2.blogger.com/_HuAz1ZZIaE0/Ruj6ZaobKvI/AAAAAAAAACk/5Lbn5tAWNgM/s72-c/mappadistrettiit.gif' height='72' width='72'/><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-1708657653270098309</id><published>2007-09-03T06:42:00.000-07:00</published><updated>2007-09-03T07:02:19.602-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Diritto del Lavoro'/><title type='text'>IL MOBBING NON E' REATO</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color:#3366ff;"&gt;Il mobbing non è un reato previsto dal nostro codice penale. Dunque chi malauguratamente incappa in vessazioni sul luogo di lavoro, può soltanto intraprendere una causa civile e chiedere il risarcimento del danno. E' quanto spiega la Cassazione (quinta sezione penale, sentenza n.33624) confermando la decisione del gup di Santa Maria Capua Vetere che aveva pronunciato il non luogo a procedere dei confronti di un preside. Il dirigente scolastico era stato accusato da una docente di "lesioni personali volontarie gravi in ragione dell'indebolimento permanente dell'organo della funzione psichica", in sostanza mobbing. Il giudice, però, aveva ritenuto "insostenibile" la tesi, espressa dall'accusa e dal consulente tecnico, rilevando che non era possibile individuare un atto a cui fossero riconducibili le cause della malattia della docente. Contro tale sentenza, il pm e la parte offesa si erano rivolti alla Suprema Corte, la quale però ha rigettato i ricorsi. "Con la nozione di mobbing - spiegano i giudici della Cassazione - si individua la fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all'emarginazione del lavoratore, onde considerare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro". Difficile, però, inquadrare la fattispecie "in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione". La figura di reato più vicina ai connotati caratterizzanti il mobbing, si spiega nella sentenza, "è quella descritta dall'articolo 572 c.p.(maltrattamenti), commessa da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione". Nel caso in questione, la Suprema Corte, ha dunque ritenuto corretta ed esaustiva la motivazione addotta dal gup, poichè "non è dato vedere - sottolineano i giudici - quale azione possa ritenersi illecita e causativa della malattia della docente". Di seguito il testo integrale della Suprema Corte:&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;&lt;span style="font-size:180%;"&gt;Corte di Cassazione – Sentenza n. 33624/2007&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;di Studio Legale Giliberti&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE&lt;br /&gt;Quinta Sezione penale&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente Sentenza sul ricorso presentato dalla Parte Civile Iliana C. e dal Pubblico Ministero di Santa Maria Capua Vetere avverso la sentenza di non luogo a procedere resa dal Giudice dell’Udienza preliminare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 3.11.2006 nei confronti di Giuseppe DE N.&lt;br /&gt;Sentita la Relazione svolta dal Cons. Gian Giacomo Sandrelli&lt;br /&gt;sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Giuseppe Febbraro che ha concluso per il rigetto dej ricorsi&lt;br /&gt;in fatto.&lt;br /&gt;Ricorrono avverso la sentenza di non luogo a procedere resa dal GUP presso il Tribunale di 5. Maria Capua Vetere nel processo a carico di Giuseppe DE N. sia il PM. sia la Parte Civile Iliana C. , lamentando entrambi sia la erronea applicazione della legge penale sia la carenza di motivazione. La vicenda attiene ad una annosa querelle tra la prof. Iliana C. , insegnante di sostegno presso l’istituto d’arte di San Leucio, ed il preside della scuola Giuseppe DE N. , sfociata in contenzioso amministrativo e, di poi, penale. L’accusa dedotta nell’attuale procedimento è di lesioni personali volontarie gravi in ragione dell’indebolimento permanente dell’organo della funzione psichica, in sostanza un comportamento riconducibile, come si esprimono le parti, nella condotta di mobbing&lt;br /&gt;Il giudice ha reso sentenza liberatoria sostanzialmente ritenendo “insostenibile” la tesi (espressa da CT.) della riconducibilità alla nozione di lesione della mera alterazione del tono dell’umore attesa la natura transeunte ed assai comune e la difficoltà di individuare un atto a cui collegare eziologicamte la malattia.&lt;br /&gt;In diritto&lt;br /&gt;1) Sia le parti private sia il giudicante invocano, per l’attuale vicenda, la condotta di mobbing. Con la nozione (delineatasi nella esperienza giudiziale gliuslavoristica) di mobbing si individua la fattispecie relativa ad una condotta che si protragga nel tempo con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’ emarginazione del lavoratore, onde configurare una vera e propria condotta persecutoria posta in essere dal preposto sul luogo di lavoro.&lt;br /&gt;La difficoltà di inquadrare la fattispecie in una precisa figura incriminatrice, mancando in seno al codice penale questa tipicizzazione deriva — nel caso di specie — dalla erronea contestazione del reato a parte del P.M.. Infatti, l’atto di incolpazione è assolutamente incapace di descrivere i tratti dell’azione censurata.&lt;br /&gt;La condotta di mobbing suppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell’esprimere l’ostilità del soggetto attivo verso la vittima sia nell’efficace capacità di mortificare ed isolare il dipendente nell’ ambiente di lavoro.&lt;br /&gt;Pertanto la prova della relativa responsabilità “deve essere verificata, procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi che può essere dimostrata per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa “(cfr. Cass. civ., Sez. L, 6.2006, Meneghello/Uniedit Spa,).&lt;br /&gt;2) E’ approdo giurisprudenziale di questa Corte che la figura di reato maggiormente prossima ai connotati caratterizzanti il cd. ,mobbing è quella descritta dall’art. 572 c.p., commessa da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione: si richiama, in tal senso, per una situazione di fatto giuridicamente paragonabile - in linea astratta - alla presente Cass., sez. VI, 22.1.2001, Erba.&lt;br /&gt;Ove si accolga siffatta lettura, risulta evidente che, soltanto per l’ipotesi dell’aggravante specifica della citata disposizione, si richieda la individuazione della conseguenza patologica riconducibile agli atti illeciti.&lt;br /&gt;3) Se questa è la premessa di diritto (richiamata dalle parti processuali nei loro ricorsi e dal giudice nella decisione impugnata), non è dato vedere - nella contestazione formulata dalla pubblica accusa verso il DE N. quale azione possa ritenersi illecita e causativa della malattia della C. . Non risulta - pertanto - illogica l’osservazione del giudice che lamenta la mancata individuazione degli atti lesivi, ciascuno dei quali difficilmente in grado di rapportarsi alla patologia evidenziata, malattia a sua volta non connotata da esiti allocabili cronologicamente - con sicurezza - quanto al suo insorgere, così da evidenziare l’autore del fatto illecito e le circostanze modali dell’azione lesiva).&lt;br /&gt;D’altra parte, in carenza financo di una prospettazione espressamente continuativa (la condotta è, tuttavia, contestata “sino all’aprile 2003” senza richiamo all’art. 81 cpv. c.p.), è ben ardua la ravvisabilità del rapporto di cui all’art. 40 c.p. di una singola ingiuria o di una sola propalazione diffamatoria o intimidativa (i cui contorni restano oscuri, non essendo assolutamente specificati nell’addebito di accusa). Gli stessi atti di impugnazione richiamano la pluralità di gesti ostili, senza che, peraltro, degli stessi vi sia indicazione (se non indebitamente generica) nella formale incolpazione. Non è, conseguentemente data la ravvisabilità dei parametri di frequenza e di durata nel tempo delle azioni ostili poste in essere dal soggetto attivo delle lesioni personali, onde valutare il loro complessivo carattere persecutorio e discriminatorio.&lt;br /&gt;4) Trascurando quanto attiene alla già resa valutazione della prova, incompatibile con il giudizio di legittimità, le censure addotte sono infondate poiché pretendono dal GIP di considerare una “reiterazione” di condotte, non compiutamente contestata; inoltre riferita ad azioni in sé prive di potenzialità direttamente lesiva dell’integrità della vittima (come ingiurie, diffamazioni, ecc.), o prive di riscontri di esiti obiettivamente dimostrabili. Per questa ragione, non si rileva né carenza né illogicità della motivazione, attesa la radicale insufficienza della contestazione a contenere possibili sviluppi dibattimentali dell’accusa (ben avendo potuto, già in sede di udienza preliminare, il PM. procedere a più confacente contestazione) ed a sviluppare un possibile compendio probatorio ex art. 422 c.p.p., onere che grava principalmente sull’organo di accusa. I ricorsi vengono rigettati, da tanto consegue la condanna della parte civile al pagamento delle spese del procedimento.&lt;br /&gt;PQM&lt;br /&gt;Rigetta i ricorsi e condanna la parte Civile al pagamento delle spese del procedimento. &gt;p&gt;Depositata in Cancelleria il 29.08.2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;Studio Legale Giliberti&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;a href="mailto:avvocatogiliberti@tiscali.it"&gt;avvocatogiliberti@tiscali.it&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-1708657653270098309?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/1708657653270098309/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=1708657653270098309' title='1 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/1708657653270098309'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/1708657653270098309'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2007/09/il-mobbing-non-e-reato.html' title='IL MOBBING NON E&apos; REATO'/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>1</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-8517235892757914466</id><published>2007-09-02T09:26:00.001-07:00</published><updated>2007-09-02T09:26:24.089-07:00</updated><title type='text'>Ordine Avvocati Milano ospita Avvocato A. Granieri Galilei</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;p&gt;&lt;object height='350' width='425'&gt;&lt;param value='http://youtube.com/v/tm8eXGNzdo4' name='movie'/&gt;&lt;embed height='350' width='425' type='application/x-shockwave-flash' src='http://youtube.com/v/tm8eXGNzdo4'/&gt;&lt;/object&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-8517235892757914466?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/8517235892757914466/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=8517235892757914466' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/8517235892757914466'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/8517235892757914466'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2007/09/ordine-avvocati-milano-ospita-avvocato.html' title='Ordine Avvocati Milano ospita Avvocato A. Granieri Galilei'/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-7357417381575859286</id><published>2007-08-30T03:15:00.000-07:00</published><updated>2007-08-30T03:24:36.200-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Banche'/><title type='text'>ADUSBEF A BANKITALIA: GIU' LE MANI DALLA LEGGE ANTIUSURA!</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;“Il sistema del credito, per risultare ancora più efficace nel contrasto al fenomeno dell'usura, dovrebbe "tornare a riflettere sul tema dell'opportunità della fissazione in via amministrativa di tassi soglia bancari". A sostenerlo, nel corso di un'audizione in Senato, è il vice direttore generale di Bankitalia, Giovanni Carosio. E’ l’ennesimo vergognoso colpo di spugna, richiesto ancora una volta dalla Banca d’Italia per sanare comportamenti scandalosi delle banche le quali, nonostante la legge 108/96 che impone limiti oltre i quali i prestiti diventano usurari,hanno continuato a praticare tassi esagerati ai correntisti, maggiorati dalla commissione di massimo scoperto trimestrale più che raddoppiata. La legge 108/96 venne approvata dal Governo di centro-sinistra dopo una lunga mobilitazione di cittadini e piccoli imprenditori “strozzati dalle banche”,capitanati dall’Adusbef , che fece presentare un testo mediato dalla legge francese a Camera e Senato, per tentare di arginare lo strapotere di istituti di credito che oltre ai tassi applicati su prestiti ed impieghi bancari, praticavano l’anatocismo (capitalizzazione trimestrale), con una maggiorazione della CSM (Commissione di Massimo Scoperto) che in alcuni casi raddoppiava i tassi applicati.I tassi soglia, al contrario di quanto sostiene Bankitalia con la finalità di salvare ancora una volta “banchieri amici” indagati dalle Procure della Repubblica per il reato di usura,non hanno effetti distorsivi sul mercato del credito,ma sono la fotografia dei tassi, per tipologie di prestito, applicati dalle banche nel trimestre precedente le rilevazioni e maggiorati del cinquanta per cento: ad esempio se la media dei prestiti per la cessione del quinto dello stipendio è del 20 per cento nel trimestre ottobre-dicembre, il tasso soglia da non superare nel trimestre gennaio- marzo è del 30 per cento. Ma per Bankitalia, non è scandaloso praticare tassi del 20 per cento su crediti ultra-garantiti e con zero sofferenze, come la cessione del quinto dello stipendio, rispetto ai tassi BCE del 3,75 per cento, che portano milioni di famiglie a rischio insolvenza; non è riprove-vole che le banche italiane facciano la “cresta sui tassi”, praticando saggi superiori del 2,25 per cento sul credito al consumo e dello 0,80 per cento in più sui mutui erogati rispetto alla media europea,ma è censurabile la legge che impone di monitorare quei tassi !Gli effetti perversi e scandalosi, non sono i meccanismi della legge 108/96 che “precluderebbe l’accesso al credito alla clientela marginale spingendola nelle mani degli strozzini”, ma le difese d’ufficio delle banche da parte di una Banca d’Italia, che pur avrebbe il dovere di garantire il rispetto della legalità ed è invece schierata, peggio ancora che nella gestione Fazio, a favore dell’operato di un sistema bancario caro, inefficiente, vessatorio ed arrogante. Sarebbe tragico per un governo di centro-sinistra assecondare, ancora una volta, i desiderata delle banche e di una Banca d’Italia, che dovrebbe essere imputata quanto meno per il reato di favoreggiamento continuato ed aggravato a favore delle banche e contro gli interessi generali dei consumatori e del Paese.&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;Elio Lannutti (Presidente Adusbef)Roma, 28-3-2007&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-7357417381575859286?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/7357417381575859286/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=7357417381575859286' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/7357417381575859286'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/7357417381575859286'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2007/08/adusbef-bankitalia-giu-le-mani-dalla.html' title='ADUSBEF A BANKITALIA: GIU&apos; LE MANI DALLA LEGGE ANTIUSURA!'/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-1001892532168797546</id><published>2007-08-29T07:21:00.000-07:00</published><updated>2007-08-30T01:17:07.649-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Diritto di famiglia'/><title type='text'>IL TAR DEL VENETO BOCCIA I PACS</title><content type='html'>&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:georgia;font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;TAR VENETO, SEZ. I - sentenza 27 agosto 2007 n. 2786 - Pres. Amoroso, Est. Rocco - Artini (in proprio e Avv. Cacciavillani) c. Comune di Padova (Avv.ti De Simoni, Montobbio, Tizzoni, Lotto, Bernardi, Bicocche e Munari) e Bonomo (n.c.) - (accoglie nei limiti di cui in motivazione ed annulla i soli modelli allegati al provvedimento adottato dal Sindaco di Padova, ordinandone la correzione secondo quanto disposto della sentenza stessa). &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:georgia;font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;&lt;span style="color:#ff0000;"&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;REPUBBLICA ITALIANA&lt;br /&gt;IN NOME DEL POPOLO ITALIANO&lt;br /&gt;Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei signori:&lt;br /&gt;Bruno Amoroso Presidente&lt;br /&gt;Italo Franco Consigliere&lt;br /&gt;Fulvio Rocco Consigliere, estensore&lt;br /&gt;ha pronunciato la seguente&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SENTENZA&lt;br /&gt;sul ricorso R.G. 257/2007, proposto dall’Avv. Artini Giovanni, rappresentato e difeso in proprio, nonché dall’Avv. Ivone Cacciavillani, con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,&lt;br /&gt;contro&lt;br /&gt;il Comune di Padova, in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo De Simoni, dall’Avv. Alessandra Montobbio, dall’Avv. Vincenzo Tizzoni, dall’Avv. Marina Lotto, dall’Avv. Paolo Bernardi, dall’Avv. Alberto Bicocche e dall’Avv. Paolo Munari, tutti dell’Avvocatura Civica, con elezione di domicilio in Venezia presso la Segreteria della Sezione, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35 del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054,&lt;br /&gt;e nei confronti di&lt;br /&gt;Bonomo Stefano, non costituitosi in giudizio,&lt;br /&gt;per l’annullamento&lt;br /&gt;della deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n. 108 dd. 4 dicembre 2006, avente per oggetto: "mozione a sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali", per quanto possa ad essa riconoscersi un contenuto provvedimentale; del provvedimento del Sindaco di Padova Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio 2007 laddove - tra l’altro - si dispone che gli Ufficiali dell’anagrafe provvedano al rilascio, sui presupposti ivi elencati, della "attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi"; degli allegati di tale provvedimento, rappresentati dai moduli annessi e – segnatamente – dal passo di quello predisposto per la dichiarazione dei richiedenti nella parte in cui legittima a chiedere e ad ottenere l’attestazione anzidetta le persone "residenti o richiedenti la residenza a Padova".&lt;br /&gt;Visto il ricorso con i relativi allegati, notificato il 9 febbraio 2007 e depositato il 10 febbraio 2007;&lt;br /&gt;visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Padova;&lt;br /&gt;viste le memorie prodotte dalle parti;&lt;br /&gt;visti gli atti tutti di causa;&lt;br /&gt;uditi nella pubblica udienza del 5 luglio 2007 (relatore il consigliere Fulvio Rocco) l’Avv. I. Cacciavillani per il ricorrente e l’Avv. A. Montobbio per il Comune di Padova;&lt;br /&gt;ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.&lt;br /&gt;FATTO E DIRITTO&lt;br /&gt;1.1. Il Consiglio Comunale di Padova, previa illustrazione di una relazione da parte del Consigliere Alessandro Zan, ha approvato la deliberazione n. 108 dd. 4 dicembre 2006 (presenti 36 consiglieri su 40, favorevoli 26, contrari 7, astenuti 1, non votanti 2), del seguente tenore:"Premesso che: I. Compito di questa amministrazione e del governo è di fare una politica coerente ed organica per la famiglia così come definita dall’art. 29 della Costituzione: "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio"; II. Compito di questa amministrazione e del governo è di garantire alle persone i diritti civili e sociali (come sancito dall’articolo 2 e 3 della Costituzione), senza discriminare coloro che affidano i propri progetti di vita a forme diverse di convivenza, siano esse tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso; III. Il riconoscimento di tali diritti non intende modificare o alterare il riconoscimento e l’importanza della famiglia fondata sul matrimonio. Tenuto conto che la L. 24 dicembre 1954 n. 1228, "Ordinamento anagrafico della popolazione residente", all’art. 1 prevede che l’anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando "le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze"; che il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, Regolamento d’esecuzione della predetta legge, all’art. 1 specifica che "l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza". Evidenziato che l’art. 4 dello stesso Regolamento d’esecuzione,rubricato "Famiglia anagrafica", riconosce che "agli effetti anagrafici, per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune". Visto che l’art. 33 dello stesso Comune stabilisce che l’ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati anagrafici relativi allo stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici "può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del Sindaco", impegna il Sindaco e la Giunta Comunale: A) ad istruire l’Ufficio anagrafe, affinché rilasci alle famiglie anagrafiche che ne facciano richiesta, ai sensi dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 1989 (n. 223) l’ "Attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi" (come riconosce l’art. 4 dello stesso Regolamento d’esecuzione), quale pubblica attestazione delle risultanze delle schede di famiglia tenute ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 30 maggio 1989; B) a predisporre la relativa modulistica; c) a sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di Camera e Senato, affinché affronti il tema del riconoscimento giuridico di diritti, doveri, e facoltà alle persone che fanno parte delle unioni di fatto".&lt;br /&gt;1.2. In esecuzione a tale deliberazione, il Sindaco di Padova ha quindi emanato il provvedimento Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio 2007 il Sindaco di Padova, del seguente tenore "Il Sindaco, vista la L. 24 dicembre 1954 n. 1228 e gli articoli 4 e 21 del Regolamento anagrafico approvato con D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223; vista la "mozione a sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali", approvata dal Consiglio Comunale in data 4 dicembre 2006, dispone che gli Uffici delegati all’anagrafe seguano le seguenti indicazioni: 1. All’atto della richiesta di costituzione di famiglia anagrafica, gli ufficiali d’anagrafe incaricati dovranno raccogliere formalmente, oltre alla indicazione dell’intestatario, anche le ragioni per le quali la richiesta stessa è formulata, in attuazione dell’art. 4 del citato Regolamento. 2. Nel caso di coabitazione per "vincoli affettivi", la richiesta di costituzione di famiglia anagrafica dovrà essere sottoscritta da ambedue gli interessati alla presenza dell’ufficiale d’anagrafe incaricato. 3. I componenti della famiglia anagrafica, anche separatamente, possono richiedere all’ufficiale d’anagrafe il rilascio di una attestazione che riporta quanto da loro dichiarato secondo il modulo predisposto: 4. In presenza di domanda di cui al precedente articolo, l’ufficiale d’anagrafe, una volta verificata: la dichiarazione sottoscritta dagli interessati, di cui al precedente punto 1) (e) l’esistenza dello stato di coabitazione degli interessati stessi, sulla base della documentazione dell’ufficio, emette l’ "attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi", secondo il modulo predisposto allo scopo. 5. Nel caso in cui la richiesta di cui al precedente punto 3) sia presentata da persone che già costituiscono una famiglia anagrafica, ma per le quali non esiste la dichiarazione formalmente sottoscritta di cui al precedente punto 1), l’ufficiale di anagrafe incaricato farà sottoscrivere agli interessati la conferma di coabitazione per vincoli affettivi, contestualmente alla richiesta di attestazione, in modo da poter procedere come disposto al punto 4".&lt;br /&gt;Al provvedimento testè riportato risultano allegati i seguenti fac-simile di moduli.&lt;br /&gt;1) Un modello "A", da indirizzarsi "All’Ufficio Anagrafe del Comune di Padova" e recante il testo qui appresso specificato: "Oggetto: costituzione di nuova famiglia anagrafica. Ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, i sottoscritti: Cognome e Nome …nato/a il …; Cognome e Nome … nato/a il …Residenti o richiedenti la residenza a Padova in Via …perché legati da vincoli di:&lt;br /&gt;□ Matrimonio&lt;br /&gt;□ Parentela&lt;br /&gt;□ Affinità&lt;br /&gt;□ Adozione&lt;br /&gt;□ Tutela&lt;br /&gt;□ Affetto&lt;br /&gt;dichiarano di costituire una nuova famiglia anagrafica; chiedono che l’intestatario sia …"&lt;br /&gt;In calce risultano appositi spazi per l’apposizione della data, delle sottoscrizioni dei dichiaranti e della sottoscrizione dell’ "Ufficiale d’Anagrafe ricevente"; inoltre, risultano ivi riportate sotto l’intestazione "D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223" le seguenti disposizioni: "Art. 4 "famiglia anagrafica": 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".&lt;br /&gt;"Art. 21, comma 2: La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento".&lt;br /&gt;"La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia".&lt;br /&gt;"La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione" .&lt;br /&gt;Va precisato che la sottolineatura dianzi riportata è contenuta nel modulo testè descritto.&lt;br /&gt;2) Un modello A/1, da indirizzarsi parimenti "All’Ufficio Anagrafe del Comune di Padova" e recante, a sua volta, il testo qui appresso specificato: "Oggetto: mutamenti avvenuti nella composizione della famiglia anagrafica. Ai sensi degli artt. 6 e 13 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, il sottoscritto Cognome e Nome … … quale intestatario della famiglia anagrafica dichiara che sono entrate a far parte della sua famiglia le seguenti persone …………"; segue, quindi, lo spazio previsto per la firma (presumibilmente del dichiarante), sotto il quale il testo quindi prosegue nel seguente modo: "con le quali è legato da vincoli di:&lt;br /&gt;□ Matrimonio&lt;br /&gt;□ Parentela&lt;br /&gt;□ Affinità&lt;br /&gt;□ Adozione&lt;br /&gt;□ Tutela&lt;br /&gt;□ Affetto ".&lt;br /&gt;Segue, ancora, la seguente indicazione: "D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. Art. 4 "famiglia anagrafica": 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".&lt;br /&gt;Omissis .&lt;br /&gt;"La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia".&lt;br /&gt;"La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione" .&lt;br /&gt;Va anche in questo caso precisato che la sottolineatura dianzi riportata è contenuta nel modulo testè descritto.&lt;br /&gt;Seguono, quindi, ulteriori spazi riservati alla data, alle firme (presumibilmente dei componenti della famiglia anagrafica) e alla sottoscrizione dell’"Ufficiale d’Anagrafe ricevente".&lt;br /&gt;3) Un modello B/1, sempre da indirizzarsi "All’Ufficio Anagrafe del Comune di Padova" e recante il testo qui appresso specificato: "Oggetto: richiesta di attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi. I sottoscritti: Cognome e Nome …nato/a il …; Cognome e Nome … nato/a il …chiedono il rilascio dell’attestato sopra indicato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", e allo scopo dichiarano che esistono tuttora i vincoli affettivi con la persona coabitante nell’unità immobiliare sita in Padova, Via …n. …".&lt;br /&gt;Seguono, quindi, le seguenti diciture: "D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223. Art. 4 "famiglia anagrafica": 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune".&lt;br /&gt;Omissis .&lt;br /&gt;"La prova dei vincoli affettivi di cui alla definizione di famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 è riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia".&lt;br /&gt;"La dichiarazione non può essere soggetta a continui ripensamenti, e i vincoli sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione" .&lt;br /&gt;Va anche in questo caso precisato che la sottolineatura dianzi riportata è contenuta nel modulo testè descritto.&lt;br /&gt;Seguono, altresì, ulteriori spazi riservati alle firme e all’indicazione degli estremi dei documenti dei due richiedenti, nonché all’apposizione della data.&lt;br /&gt;4) Un’ "Attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi", da rilasciarsi su carta intestata "Comune di Padova" e recante lo stemma del Comune medesimo; l’attestazione medesima è del seguente tenore: "Il Sindaco, vista la richiesta di attestazione presentata dai Signori …; visto il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"; visti gli atti d’ufficio, attesta che le persone sopra indicate sono iscritte nell’Anagrafe della Popolazione di questo Comune dal … quale famiglia anagrafica per coabitazione in Via … n. … in ragione dell’esistenza di vincoli affettivi dichiarati dai medesimi".&lt;br /&gt;Segue lo spazio per l’apposizione della firma "d’ordine del Sindaco" da parte dell’ "Ufficiale d’Anagrafe".&lt;br /&gt;2.1. Tutto ciò premesso, con il ricorso in epigrafe l’Avv. Giovanni Artini, residente nel Comune di Padova e ivi conseguentemente inscritto nelle relative liste elettorali (cfr. autodichiarazioni rispettivamente rese da medesimo ricorrente a’ sensi dell’art. 46, lett. b e dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: cfr. doc.1 di parte ricorrente depositato il 10 febbraio 2007) chiede l’annullamento:&lt;br /&gt;della deliberazione del Consiglio Comunale di Padova n. 108 dd. 4 dicembre 2006, avente per oggetto: "mozione a sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che vivono in convivenze non matrimoniali", precisando peraltro che ciò è comunque chiesto per quanto possa riconoscersi alla stessa un contenuto provvedimentale;&lt;br /&gt;del provvedimento del Sindaco di Padova Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio 2007 laddove - tra l’altro - si dispone che gli Ufficiali dell’anagrafe provvedano al rilascio, sui presupposti ivi elencati, della "attestazione di iscrizione nell’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi";&lt;br /&gt;degli allegati di tale provvedimento, rappresentati dai moduli annessi e – segnatamente – dal passo di quello predisposto per la dichiarazione dei richiedenti nella parte in cui legittima a chiedere e ad ottenere l’attestazione anzidetta le persone "residenti o richiedenti la residenza a Padova".&lt;br /&gt;Il ricorrente afferma che mediante i provvedimenti impugnati l’Amministrazione Comunale perseguirebbe l’intento di istituire schede di famiglia, disciplinate dall’art. 21 del .P.R. 223 del 1989 e che il Comune medesimo intenderebbe, peraltro, formare non attenendosi al modello appositamente predisposto dall’Istituto Centrale di Statistica.&lt;br /&gt;Il ricorrente afferma pure che "all’iniziativa comunale è sottesa una forte carica ideologica che, nell’attuale momento politico … vorrebbe essere antesignana e apripista" (cfr. pag. 2 dell’atto introduttivo del presente giudizio).&lt;br /&gt;L’Artini evidenzia, quindi, che la funzione della tenuta delle anagrafi della popolazione è riservata allo Stato dalla L. 24 dicembre 1954 n. 1228, che tale scelta del legislatore ordinario trova espresso fondamento nell’art. 117, comma 2, lett. i) Cost. come sostituito dall’art. 3 della L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3 (il quale – per l’appunto – attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato medesimo la materia della "cittadinanza, stato civile e anagrafi") e che nell’esercizio della funzione della tenuta delle anagrafi il Sindaco agisce, a’ sensi dell’art. 54, comma 1, lett. a) del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 come ufficiale di governo, privo di qualsivoglia potestà dispositiva ovvero modificativa delle direttive statali.&lt;br /&gt;Il ricorrente rileva, quindi, che a’ sensi dell’art. 1 della L. 1228 del 1954, in "ogni Comune deve essere tenuta l’anagrafe della popolazione residente", nella quale devono essere "registrate le posizioni relative alle singole persone, alla famiglia e convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza", e che a’ sensi dell’art. 43 c.c. quest’ultima si identifica con il "luogo in cui la persona ha la dimora abituale".&lt;br /&gt;Il ricorrente rimarca, altresì, la fondamentale rilevanza assunta dal requisito della residenza anagrafica nell’attuale statuto civile del1’ordinamento proprio delle persone fisiche, posto che alla residenza vanno notificati sia gli atti giudiziari, a’ sensi dell’art. 139 c.p.c, sia gli atti recettizi in genere, e che dalla residenza medesima discendono sia la dimensione del Comune, sia le assegnazioni della finanza partecipata, sia l’individuazione del domicilio di soccorso.&lt;br /&gt;Il ricorrente afferma che il Sindaco, nel dare attuazione alla predetta deliberazione consiliare n. 108 del 2006, avrebbe esteso la legittimazione ad ottenere il certificato anagrafico non soltanto ai residenti (non potendo comunque far ciò, per quanto si dirà appresso), ma anche ai "richiedenti la residenza" e senza disporre alcuna verifica al fine di accertare se alla dichiarazione risponda alcuna dimora abituale, con la conseguenza - sempre secondo la tesi dell’Artini - che nel registro anagrafico potrebbero registrarsi ed ottenere il relativo certificato le coppie di fatto sia omo- che eterosessuali pur di fatto abitando altrove.&lt;br /&gt;Il ricorrente, al dichiarato fine di comprovare la propria legittimazione a proporre l’impugnativa in epigrafe, afferma e comprova di essere elettore del Comune di Padova anche agli affetti della proposizione dell’azione popolare a’ sensi dell’art. 9 del T.U. approvato con D.P.R. 267 del 2000, a suo dire esperibile nella presente sede di giudizio quale azione del Comune-comunità, così come definito dall’art. 3, comma 2, del medesimo T.U. 267 del 2000, contro il Comune-organo, il quale ultimo nella specie deborderebbe con il proprio operato dalla legalità.&lt;br /&gt;Il ricorrente reputa che l’azione da lui proposta si configuri, comunque, quale esercizio di quel dovere inderogabile di solidarietà politica, sociale ed economica, imposto dall’art. 2 Cost.: e ciò in quanto la Costituzione, laddove impone al cittadino un dovere inderogabile, "gli impone di verificare se possa essere utile alla Patria; e nel caso lo ravvisi, gli impone il dovere inderogabile di esserlo; di attivarsi per esserlo. La precisazione diventa rilevante per qualificare anche come europeo il contenuto dell'azione qui esercitata, con la possibilità della sua difesa in sede europea. Si confida che sia colto lo spirito esclusivamente "resistenziale" che ispira la presente azione: essa mira alla difesa dei valori di libertà e di civiltà dell' ordinamento che spinsero i nostri Padri alla prima Resistenza, a rischiare in proprio in difesa dei stessi valori di civiltà, che nel caso paiono al ricorrente gravemente attentati. Il ricorrente intende specificamente qualificare come esercizio del diritto europeo d'azione la presente iniziativa, con una ben precisa funzione e finalità. Secondo l’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo, " toute le personne a droit à que sa cause soit entendue par un juge". Questa è una precisa cause d’un cittadino di questo sventurato Paese, che ha la ventura di essere anche cittadino europeo e che in questa sede intende esercitare il suo diritto europeo di azione. Ha diritto "à que sa cause sait entendue"; questo preciso diritto viene qui esercitato. Ben si sa che l'adito della Corte di Giustizia europea è possibile solo quando siano stati esperiti tutti i gradi della giustizia interna dello Stato contraente. Potrebbe anche darsi -lo si prospetta per mero scrupolo di completezza espositiva- che venga ritenuto inammissibile il presente ricorso; la relativa pronunzia verrebbe ovviamente impugnata al Consiglio di Stato, la cui eventuale pronuncia conforme aprirebbe l’adito alla Corte Europea, che giudicherebbe la cause del cittadino europeo. Fermo e ribadito il valore resistenziale della presente azione, comune del resto ad ogni azione popolare, a cominciare da quella prevista dalla L. 17 luglio 1890 n. 6972" (cfr. pagg. 5 e 6 dell’atto introduttivo del presente giudizio).&lt;br /&gt;Sempre ad avviso del ricorrente, gli atti qui resi oggetto d’impugnativa sarebbero assolutamente nulli per difetto assoluto di attribuzione, ai sensi dell'art. 21 septies della L. 7 agosto 1990 n. 241, posto che il Comune, in nessuno dei suoi organi (Consiglio o Sindaco), sarebbe titolare di alcuna funzione - legittimazione - competenza di statuire comunque in tema di tenuta delle anagrafi della popolazione, trattandosi – come si è visto innanzi - funzione esclusivamente statale.&lt;br /&gt;In via subordinata, il ricorrente chiede comunque l’annullamento degli atti in questione, posto che essi in ogni caso violerebbero "le leggi statali indicate sotto i profili sopra illustrati" (cfr. ibidem, pag. 6).&lt;br /&gt;2.2. Si è costituito in giudizio il Comune di Padova, eccependo innanzitutto l’inammissibilità del ricorso.&lt;br /&gt;Secondo la difesa dell’Amministrazione intimata, infatti, per quanto attiene all’asserito esercizio nella presente causa da parte dell’Artini dell’azione popolare di cui all’art. 9 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, andrebbe considerato che tale articolo di legge dispone nel senso che ciascun elettore possa far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune o a alla Provincia e che, peraltro, la giurisprudenza unanimemente riconosce all’azione popolare medesima natura sostitutiva o suppletiva, ossia preordinata alla tutela degli interessi che l’Ente locale abbia omesso di curare mediante la proposizione delle azioni e dei ricorsi che gli competevano (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 7 febbraio 2004 n. 1969; T.A.R. Lazio, Sez. II ter, 5 gennaio 2006 n. 100, nonché le sentenze n. 1728 dd. 27 settembre 2004 e n. 3749 dd. 8 novembre 2006 rispettivamente rese dalla Sezione III di questo stesso T.A.R. e da questa stessa Sezione), con la conseguenza che rimane esclusa la proponibilità innanzi a questo giudice di azioni popolari di tipo c.d. "correttivo", ossia finalizzate (come, per l’appunto, nel caso di specie) a censurare atti o comportamenti riferibili ad una volontà direttamente espressa dall’Ente locale.&lt;br /&gt;Per quanto attiene, invece, all’asserito "contenuto europeo" dell’azione proposta dall’Artini, la difesa del Comune rimarca che secondo il nostro ordinamento tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi in presenza di un interesse ad agire personale, attuale e diretto che nel caso di specie, peraltro, mancherebbe in quanto dai provvedimenti impugnati non discenderebbero lesioni di sorta per la posizione giuridica del ricorrente medesimo: e ciò anche per quanto segnatamente attiene all’azione in sede di giurisdizione europea asseritamente da lui proponibile, stante il fatto che – come dichiarato dallo stesso Artini – ai fini dell’esercizio del diritto di rango europeo nella specie invocato sarebbe sufficiente l’esaurimento dei gradi di giudizio interni all’ordinamento nazionale.&lt;br /&gt;Secondo la difesa del Comune, il ricorso sarebbe inammissibile anche perchè privo - al di là della generica affermazione della nullità degli atti impugnati per asserita incompetenza assoluta a provvedere da parte dell’Amministrazione Comunale - di qualsivoglia illustrazione di specifiche censure di legittimità al riguardo.&lt;br /&gt;A sua volta, la medesima difesa del Comune rimarca che l’art. 1 della L. 1228 del 1954 dispone che l’anagrafe della popolazione residente deve essere tenuta registrando le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze, che l’art. 1 del D.P.R. 223 del 1989 afferma che l’anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza, che a’ sensi dell’art. 4 del medesimo D.P.R. specifica che "gli effetti anagrafici per famiglia s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi,coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" e che l’art. 33 dello stesso disciplina il rilascio dei certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia disponendo che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dall’art. 35 del D.P.R. medesimo, può essere attestata o certificata dall’Ufficiale d'anagrafe d'ordine del Sindaco.&lt;br /&gt;Ciò posto, secondo la tesi della difesa del Comune, mediante gli atti qui impugnati l’Amministrazione Comunale avrebbe soltanto dato disposizione ai propri Uffici anagrafici in ordine alle modalità per il rilascio dell'attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi.&lt;br /&gt;La stessa difesa del Comune rimarca, quindi, che le disposizioni normative attinenti alle certificazioni ed alle attestazioni anagrafiche erano e rimangono quelle previste dagli artt. 33 e 35 del D.P.R. 223 del 1989, e che dalle disposizioni medesime si evincerebbe agevolmente la tipicità delle "certificazioni" anagrafiche, limitate - in quanto tali - alla residenza ed allo stato di famiglia (cfr. art. 33, comma 1, del D.P.R. 223 del 1989 e alle quali – per l’appunto - si affiancano le altre attestazioni e gli altri certificati indicati al comma 2 dello stesso art. 33, il quale in tal senso dispone che, oltre alla residenza ed allo stato di famiglia, "ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione di quelle previste dal comma 2 dell’art. 35 ... può essere attestata o certificata dall’Ufficiale d’anagrafe d'ordine del sindaco".&lt;br /&gt;Ciò, dunque, significa – sempre secondo la tesi della difesa del Comune – che tutte le posizioni anagrafiche desumibili dagli atti in possesso dell’Amministrazione Comunale e la cui attestazione o certificazione non è espressamente inibita dalla legge, possono essere attestate o certificate dall’Ufficiale d’anagrafe, d’ordine del Sindaco; e, che se è così, nella specie il Sindaco di Padova avrebbe semplicemente disposto, nel pieno rispetto della normativa testè esaminata, che possono essere rilasciate su richiesta degli interessati le attestazioni di iscrizione all’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi, posto che – come si è detto – a’ sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223 del 1989 "agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora nello stesso Comune".&lt;br /&gt;Da tale constatazione discenderebbe – sempre secondo la difesa del Comune – che nella specie non sarebbero state introdotte innovazioni di sorta in contrasto con le disposizioni statali vigenti in materia, ivi compresa la modulistica obbligatoriamente utilizzata per l'iscrizione all’anagrafe come famiglia anagrafica; ed, in particolare, risulterebbe del tutto erroneo quanto affermato nell’atto introduttivo del presente giudizio circa la possibilità di estendere il rilascio delle attestazioni anagrafiche ai non residenti, posto che l’attestazione anagrafica di cui trattasi sarebbe rilasciata esclusivamente alle persone residenti nel Comune di Padova, che coloro che chiedono la costituzione di una nuova famiglia anagrafica devono dichiarare di essere residenti nel Comune di Padova ovvero devono chiedere di stabilire la loro residenza in tale Comune, che in tale evenienza si avvia comunque la fase di controllo da parte della Polizia Municipale ai fini della verifica dell’effettivo trasferimento della residenza medesima nel Comune di Padova e che soltanto dopo l’esito positivo di tali controlli e la conseguente iscrizione all’anagrafe patavina potrà essere rilasciata agli interessati l’attestazione di quanto dichiarato all'atto della presentazione della richiesta.&lt;br /&gt;Per quanto segnatamente attiene ai modelli predisposti per le operazioni sopradescritte, la difesa del Comune precisa che il modello A è utilizzato per la costituzione di famiglia anagrafica nelle pratiche sia di iscrizione anagrafica che di cambio di abitazione, e che per il suo tramite gli interessati dichiarano a’ sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223 del 1989 i loro legami; che il modello A/1 è utilizzato per la dichiarazione dei mutamenti della famiglia anagrafica, e che per il suo tramite gli interessati dichiarano, sempre a’ sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223 del 1989, i propri legami; che il modello B è utilizzato per la richiesta di attestazione di iscrizione all’anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi; e che, da ultimo, il modello B/2 è utilizzato per l’attestazione dell’iscrizione all’anagrafe quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti legate da vincoli affettivi.&lt;br /&gt;Secondo la difesa del Comune, dall’esame della modulistica sopradescritta, si evincerebbe con inconfutabile chiarezza che non verrebbe effettuata alcuna iscrizione o annotazione in contrasto con la normativa statale, ma che - anzi – le dichiarazioni rilasciate dagli interessati relative all'indicazione dei vincoli in base ai quali viene richiesta la costituzione della famiglia e le conseguenti attestazioni rilasciate dall’Amministrazione Comunale sarebbero quelle espressamente ed indefettibilmente previste dalla disciplina vigente di fonte statuale contenuta nei predetti artt. 4 e 33 del D.P.R. 223 del 1989.&lt;br /&gt;3. Non si è costituito in giudizio il pur intimato Sig. Stefano Bonomo.&lt;br /&gt;4. Con ordinanza istruttoria n. 20 dd. 28 febbraio 2007 la Sezione ha disposto l’acquisizione, agli atti di causa, di una fotocopia del modello di scheda anagrafica di cui all’art. 20, comma 1, del D.P.R. 223 del 1989.&lt;br /&gt;5. In data 27 marzo 2007 l’Amministrazione Comunale ha adempiuto a tale incombente.&lt;br /&gt;6. Le parti, con ulteriori e puntuali memorie, hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive tesi.&lt;br /&gt;7. Alla pubblica udienza del 5 luglio 2007 la causa è stata trattenuta per la decisione.&lt;br /&gt;8.1. Il Collegio deve, innanzitutto, farsi carico di disaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla difesa del Comune.&lt;br /&gt;Esse vanno respinte.&lt;br /&gt;8.2. Come si è visto innanzi, secondo la prospettazione della difesa del Comune, il ricorrente avrebbe dichiaratamente proposto, nella specie, un’azione popolare a’ sensi dell’art. 9 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000 pur nell’acclarato difetto dei presupposti richiesti al riguardo, ossia la richiesta, a parte del privato, della tutela in sede giurisdizionale di interessi specifici attribuiti dall’ordinamento all’Ente locale e da quest’ultimo peraltro disattesi omettendo la proposizione delle azioni e dei ricorsi che gli competevano.&lt;br /&gt;In effetti, nel caso di specie non è dato di ravvisare la sussistenza di tale tipo di azione, essenzialmente sostitutiva o suppletiva rispetto all’omissione della cura in sede giudiziale del pubblico interesse da parte dell’Ente: omissione che, per l’appunto, qui non sussiste proprio in quanto l’Amministrazione Comunale, ben lungi dall’astenersi dal provvedere, ha posto in essere, nel dichiarato esercizio di proprie competenze deputate alla cura del pubblico interesse, specifici atti richiamando puntuali disposizioni legislative e regolamentari che conforterebbero la legittimità del proprio operato.&lt;br /&gt;L’Artini, peraltro, ha configurato pure il proprio interesse al ricorso conferendo dichiaratamente allo stesso un "contenuto europeo" genericamente fondato sull’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, successivamente modificata e resa a sua volta esecutiva nell’ordinamento italiano per effetto della L. 4 agosto 1955 n. 848 e successive modifiche.&lt;br /&gt;Tale articolo della Convenzione notoriamente contempla il diritto fondamentale di ogni persona ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, nonché precostituito per legge.&lt;br /&gt;A ragione, sotto questo profilo, la difesa del Comune ha evidenziato che tale diritto non risulta sottratto al ricorrente proprio in quanto l’esaurimento dei gradi di giudizio interni all’ordinamento nazionale ne consente la tutela nella sede giudiziale sovrastatuale contemplata dalla Convenzione medesima (cfr. art. 35 Convenzione cit., come sostituito dal Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 e ratificato con L. 28 agosto 1997 n. 296).&lt;br /&gt;Non va condiviso - per contro, e per tutto quanto si dirà appresso - l’ulteriore argomento svolto dalla difesa del Comune, secondo il quale, a prescindere dalla stessa pretesa configurazione del ricorso in epigrafe come necessariamente (ed esclusivamente) prodromico all’esaurimento delle vie giudiziali interne prima di adire il giudice sopranazionale, dovrebbe in ogni caso considerarsi che, se è vero che nel nostro ordinamento tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti e interessi in presenza di un interesse ad agire personale, attuale e diretto (cfr. art. 100 c.p.c.), nel caso di specie tale interesse comunque difetterebbe in capo al medesimo Artini in quanto dagli atti impugnati non discenderebbero lesioni di sorta per la propria posizione giuridica.&lt;br /&gt;8.2. Il Collegio, a tale riguardo, evidenzia che dalla lettura dell’art. 1 della L. 1228 del 1954 come integrato dall'art. 2-quater, del D.L 27 dicembre 2000 n. 392, convertito in L. 28 febbraio 2001 n. 26, nonché dell’art. 1 del D.P.R. 223 del 1989, consta che – per quanto qui segnatamente interessa – l’ordinamento individua tre distinti status soggettivi attraverso i quali le persone sono iscritte nei registri dell’anagrafe della popolazione residente: la singola persona, la famiglia e la convivenza.&lt;br /&gt;In relazione a ciò, la posizione anagrafica di ciascuna persona è dunque archiviata sia individualmente, sia all’interno di una famiglia o di una convivenza, a’ sensi di quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 223 del 1989, i quali – per l’appunto - recano al riguardo la disciplina degli specifici istituti della famiglia anagrafica e della convivenza: ossia, a’ sensi di quanto segnatamente disposto nel volume "Anagrafe della popolazione"della serie "Metodi e norme Serie B n. 29 ed. 1992" accluso alla circolare ISTAT dd. 8 febbraio 1992 inoltrata a ciascun Comune, ad ogni persona fisica residente corrispondono sia una scheda anagrafica individuale (AP/5), sia una scheda di famiglia (AP/6) o di convivenza (AP/6a).&lt;br /&gt;L’art. 5 del D.P.R. 223 del 1989 definisce la "convivenza" quale "insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso Comune", identificando in tal modo determinati aggregati di persone originati da specifici motivi sociali e che presuppongono una struttura organizzativa al cui vertice si colloca un responsabile del funzionamento dell’aggregato medesimo e, conseguentemente, anche delle dichiarazioni anagrafiche inerenti ai relativi membri (cfr. volume Anagrafe cit.).&lt;br /&gt;Viceversa, a’ sensi dell’art. 4 del medesimo D.P.R. 223 del 1989, "agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".&lt;br /&gt;Tale disposizione risulta innovativa rispetto al previgente art. 2, primo comma, del D.P.R. 31 gennaio 1958 n. 136, recante il precedente regolamento anagrafico, in forza del quale "agli effetti anagrafici per famiglia" si intendeva "un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, affiliazione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, che normalmente provvedono al soddisfacimento dei loro bisogni mediante la messa in comune di tutto o parte del reddito di lavoro o patrimoniale da esse percepito".&lt;br /&gt;Come ben si vede, quindi, nell’attuale nozione di "famiglia anagrafica" è stato eliminato, quale elemento costitutivo di tale aggregato di persone, il vincolo economico tra i membri coabitanti, in precedenza considerato inderogabilmente necessario.&lt;br /&gt;Pertanto, allo stato attuale, per aversi famiglia anagrafica devono sussistere i seguenti elementi costitutivi:&lt;br /&gt;1) la presenza tra i membri di un vicolo familiare o affettivo;&lt;br /&gt;2) la coabitazione e dimora abituale nella stessa abitazione.&lt;br /&gt;La famiglia anagrafica è nozione ben distinta da quella della famiglia c.d. "nucleare" o "civile", ossia composta da persone unite in matrimonio con effetti civili riconosciuti:, con la conseguenza che la famiglia anagrafica e la famiglia nucleare o civile possono anche non coincidere.&lt;br /&gt;La distinzione concettuale tra famiglia nucleare e famiglia anagrafica è stata puntualmente ribadita da Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 1994 n. 770, laddove ben si evidenzia che mentre la famiglia anagrafica di cui al D.P.R. 223 del 1989 è istituto giuridico esclusivamente finalizzato alla "raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni" relative alle persone che hanno fissato nel Comune la propria residenza (cfr. art. 1 D.P.R. 223 del 1989 cit.), la nozione giuridica di famiglia "nucleare" , ossia componibile da genitori e da figli, risulta presupposta e tutelata nel nostro ordinamento interno dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., dagli artt. 144 e 146 c.c. e dall’art. 570 c.p., e - sotto il profilo della necessaria conformazione dell’ordinamento medesimo "alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" (lo ius gentium richiamato dall’art. 10, primo comma, Cost.) - anche dall’art. 12 della predetta Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dall’art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, nonché dall’art. 10 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali reso a sua volta esecutivo nell’ordinamento italiano con L. 25 ottobre 1977 n. 881.&lt;br /&gt;La struttura della famiglia "nucleare" risulta - all’evidenza - cristallizzata dal rapporto instaurato per effetto del matrimonio tra i coniugi (cfr. art. 143 e ss.) ed, in particolare, dall’ "obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione" (cfr. art. 143, secondo comma, c.c. come sostituito dall’art. 24 ), dall’obbligo di contribuire , in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, ai bisogni della famiglia (cfr. art. 143, terzo comma, c.c.), dalla necessità di concordare l’indirizzo della vita familiare (cfr. art. 144, primo comma, c.c.) e dall’ "obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole" (cfr. art. 147 c.c.).&lt;br /&gt;Invero, i coniugi (ossia, la famiglia "nucleare") sono vincolati – come si è detto – alla coabitazione (cfr. art. 146 c.c. cit.) ed, in tal senso, "fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa" (cfr. art. 144, primo comma, c.c. cit.).&lt;br /&gt;Tuttavia, in conformità all’attuale formulazione dell’art. 45 c.c. conseguente all’art. 1 della L. 151 del 1975 ("Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei propri affari o interessi. Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio è stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive …"), un coniuge, oltre alla possibilità d’avere un domicilio diverso da quello dell’altro, può comunque fissare una residenza diversa da quella della famiglia in caso di separazione di mero fatto (cfr. Cassazione, Sez. I civ., 14 aprile 1982, n. 2223); e, del resto, risulta altrettanto notorio che la coabitazione propria della famiglia nucleare, proprio perché essenzialmente fondata su criteri di fatto, non viene comunque meno per effetto della circostanza che proprio in dipendenza delle anzidette esigenze di "indirizzo della vita familiare" e degli interessi dei suoi singoli membri non confliggenti con quelli della famiglia medesima, i coniugi sovente concordano di acquisire residenze tra di loro diverse, per necessità di carattere professionale, fiscale, ecc.: tale ultima evenienza, quindi, non è di per sé riguardabile quale fatto automaticamente estintivo dei vincoli propri della famiglia nucleare&lt;br /&gt;Per contro, la famiglia anagrafica risulta – di per sé – ben più elastica nella sua costituzione e dissoluzione: essa può essere formata anche da un’unica persona (cfr. art. 4, comma 2, del D.P.R. 223 del 1989) e, soprattutto, essa essenzialmente si fonda, a differenza di quanto precedentemente visto per la "convivenza" di cui all’art. 5 del D.P.R. 223 del 1989, sulla dichiarazione liberamente resa da parte di ciascuno dei suoi membri all’Ufficiale d’anagrafe, a’ sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del medesimo D.P.R. 223 del 1989.&lt;br /&gt;Le predette avvertenze e note ISTAT del 1992 riconoscono che la famiglia anagrafica costituita da individui legati da meri vincoli affettivi configura un rapporto che, a differenza degli altri legami familiari elencati dall’art. 4 del D.P.R. 223 del 1989 (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela: ossia vincoli giuridicamente connessi a posizioni derivanti dalla famiglia "nucleare", ovvero costituite per effetto di specifici obblighi assunti ex lege ed, in quanto tali, conseguenti da istituti puntualmente disciplinati dall’ordinamento), non può essere oggettivamente riscontrato dall’Ufficiale d’anagrafe e non può - quindi - che essere rimesso alla dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficiale medesimo al momento della costituzione, ovvero del subentro della famiglia anagrafica.&lt;br /&gt;Nelle stesse note ISTAT del 1992 si afferma – altresì – che dopo l’avvenuta dichiarazione dell’esistenza di un vincolo affettivo, lo stesso si reputa venuto meno soltanto per effetto della cessazione della coabitazione, essendo questa l’unico presupposto oggettivamente riscontrabile, e che la dichiarazione medesima "non può essere oggetto di continui ripensamenti".&lt;br /&gt;8.3. Orbene, premesso tutto ciò, va evidenziato che, anche al di là della problematica – all’evidenza estranea all’economia del presente giudizio – relativa al corretto esercizio della discrezionalità legislativa statale e regionale in ordine all’eventuale equiparazione tra famiglia nucleare e famiglia anagrafica (per lo più, diffusamente definita da tali ulteriori fonti normative come "convivenza", ossia con terminologie difforme rispetto alle anzidette nozioni di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 223 del 1989) al fine del riconoscimento di determinati benefici economici (ad es., l’art. 2, comma 4, della L.R. 2 aprile 1996 n. 10, che nel Veneto consente l’accesso ai benefici di edilizia residenziale pubblica anche alle unioni more uxorio), risulta ben evidente la sussistenza in capo all’attuale ricorrente di un interesse, anche soltanto morale (cfr. ex multis, sull’ormai assodata sufficienza di tale interesse al fine di fondare una posizione legittimante nel processo amministrativo, Cons. Stato, Sez. IV, 30 luglio 2002 n. 4076), al corretto svolgersi dell’azione amministrativa in materia anagrafica, affinché i ben diversi istituti della famiglia nucleare (tutelato, come si è visto, in via espressa da disposizioni di rango costituzionale e superstatale) e della famiglia anagrafica (presupposto, viceversa, da una mera legge ordinaria e disciplinato nel dettaglio da un regolamento e da un atto amministrativo a contenuto generale, costituito dalle anzidette note ISTAT del 1992) non siano confusi, anche – e soprattutto – dinanzi alla complessiva percezione dei consociati.&lt;br /&gt;Detto altrimenti, l’interesse del ricorrente si identifica nell’esigenza che la famiglia anagrafica, non importa se a connotazione etero od omosessuale, non deve tramutarsi da istituto essenzialmente strumentale alla raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle persone che hanno fissato nel Comune la propria residenza (cfr. art. 1 D.P.R. 223 del 1989 cit.) a modello di organizzazione sociale equipollente alla famiglia fondata sul matrimonio.&lt;br /&gt;Va soggiunto, a questo specifico riguardo, che la disciplina della famiglia nucleare si è per certo evoluta nei tempi e risulta, in ogni caso, a tutt’oggi differente nei diversi ordinamenti giuridici in dipendenza delle altrettanto notoriamente diverse sensibilità economico-sociali e religiose: ma rimane ferma la perdurante rilevanza, preminenza e indispensabilità per lo stesso futuro svolgersi di ogni società umana – e, quindi, anche a prescindere da eventuali opzioni legislative finalizzate a riconoscere nel contesto dei diritti fondamentali dei singoli determinati effetti pubblicistici e civili ad altre forme di unione tra i sessi - l’assunto che fonda la costituzione di ciò che correntemente e generalmente anche l’attuale ius gentium intende per "famiglia" nel matrimonio, a sua volta a tutt’oggi essenzialmente ed indefettibilmente definibile quale "viri et mulieris coniunctio individuam consuetudinem vitae continens" (J, I, 9 pr.), ovvero quale "coniunctio mari set feminae, et consortium omnis vitae, divini et umani iuris communicatio" (Mod. D 23, 2, I).&lt;br /&gt;Se così è, qualsiasi soggetto che a’ sensi del vigente ordinamento anagrafico risulti inserito in una scheda di famiglia anagrafica materialmente corrispondente ad una famiglia nucleare, viene dunque a collocarsi in una posizione differenziata rispetto all’azione amministrativa da lui reputata difforme dai valori di principio testè enunciati, e nei suoi confronti va conseguentemente riconosciuta la sussistenza di un interesse oppositivo a qualsivoglia ipotesi di omologazione, ancorché meramente documentale, tra la famiglia nucleare e quella meramente anagrafica fondata sulla mera dichiarazione della sussistenza di vincoli affettivi comunque diversi dal matrimonio, dalla parentela, o dall’affinità, nonché dai vincoli discendenti dall’adozione e dalla tutela.&lt;br /&gt;8.4. Né risulta fondato l’assunto del Comune secondo il quale il ricorso proposto dall’Artini risulterebbe inammissibile in quanto intrinsecamente privo di specifiche censure di legittimità.&lt;br /&gt;Dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio è, infatti, agevole individuare non soltanto l’avvenuta formulazione di una censura di nullità o inesistenza degli atti impugnati per asserita incompetenza assoluta dell’Amministrazione Comunale a provvedere al riguardo e di una subordinata censura di incompetenza relativa da parte dell’Amministrazione medesima comportante la richiesta di annullamento degli atti medesimi, ma anche di un’ulteriore censura materialmente riconducibile alla denuncia delle figure sintomatiche di eccesso di potere per illogicità e per sviamento del pubblico fine, con la quale il ricorrente allega l’asseritamente omessa verifica della veridicità della dichiarazione resa dai richiedenti la residenza ai fini dell’ottenimento da parte del Comune di quel che egli chiama "certificato anagrafico" della convivenza, con la supposta conseguenza che mediante la mera richiesta di residenza si possa nella specie ottenere una certificazione della pubblica amministrazione difforme, nei suoi contenuti, al vero e – quindi – non funzionale ai fini di tutela della pubblica fede che la certificazione medesima dovrebbe – per contro – assolvere.&lt;br /&gt;9.1. Tutto ciò premesso, il ricorso va accolto nei limiti di quanto qui appresso specificato.&lt;br /&gt;9.2. La censura di incompetenza assoluta e l’immediatamente subordinata censura di incompetenza relativa non possono trovare accoglimento.&lt;br /&gt;Secondo la prospettazione del ricorrente, la materia anagrafica sfuggirebbe a qualsivoglia disciplina di competenza dell’Amministrazione Comunale, essendo quest’ultima preposta, per il tramite del Sindaco ufficiale del Governo a’ sensi degli artt. 14 e 54 del T.U. approvato con D.L.vo 267 del 2000, agli incombenti materiali contemplati dalla legislazione disciplinante la materia medesima, di competenza esclusiva statale (cfr. art. 117, secondo comma, lett. i, Cost. come modificato dall’art. 3 della L. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3 cit.).&lt;br /&gt;Il Collegio, per parte propria, rileva che ove si condividessero gli assunti del ricorrente, dall’asserita nullità assoluta degli atti impugnati dipendente dalla pretesa assenza di potestà discrezionali nella materia di cui trattasi in capo all’Amministrazione Comunale, conseguirebbe – quale ineludibile corollario - la sussistenza, al riguardo, della giurisdizione del giudice ordinario, posto che l’art. 21-septies della L. 7 agosto 1990 n. 241 come inserito dall'articolo 14, comma 1, della L. 11 febbraio 2005 n. 15 letteralmente devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le sole questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato: questioni, queste ultime, che per certo non ricadono nell’economia del presente giudizio.&lt;br /&gt;Né va sottaciuto che, formulando la medesima tesi, il ricorrente ha comunque obliterato di valutare come - ad ulteriore conforto "sistematico" del corollario medesimo e secondo un’ormai consolidata giurisprudenza - le controversie in ordine alle iscrizioni anagrafiche non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, posto che il Sindaco procede al riguardo ad un mero accertamento di posizioni soggettive soltanto in base a presupposti di fatto e senza l’esercizio di alcuna potestà discrezionale, proprio in quanto manca nella specie l’esercizio di una potestà autoritativa (cfr., ad es., Cons. Stato, Sez. IV, 16 gennaio 1990 n. 14 e Sez. I, 26 gennaio 1979 n. 539; T.A.R. Lombardia, Sez. I, 3 marzo 1985 n.174; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 12 ottobre 2000 n. 766).&lt;br /&gt;La contraria prospettazione secondo la quale le variazioni di residenza costituirebbero, comunque, nella loro oggettività, provvedimenti amministrativi invero implicherebbe, come ineludibile conseguenza, che gli atti stessi dovrebbero essere considerati come atti di accertamento costitutivo, idonei – in quanto tali, e ove non se ne ottenesse l’annullamento - a sovrapporsi inderogabilmente sugli status personali e sui diritti dei loro destinatari: ma risulta, per contro, ormai del tutto assodato in giurisprudenza (cfr., ex multis, Cass. SS. UU. 7 febbraio 1992 n. 1374) che le risultanze anagrafiche non rivestono tale caratteristica, in quanto costituiscono mere presunzioni, suscettibili di prova contraria in ogni momento deducibile innanzi al giudice ordinario mediante azione di accertamento negativo (cfr. sul punto T.AR. Friuli Venezia Giulia n. 766 del 2000 cit.).&lt;br /&gt;Tuttavia, ad avviso di questo Collegio, il caso in esame sfugge a tali pur consolidate impostazioni di principio proprio in quanto l’Amministrazione Comunale ha qui inteso, mediante propri provvedimenti di carattere generale conseguenti ad una valutazione degli indubbi spazi di discrezionalità ad essa lasciati liberi dalla sovrastante disciplina di fonte statuale, impiantare nel proprio ambito territoriale un "sistema" finalizzato ad attestare, integrando con propri modelli la modulistica anagrafica standard predisposta dall’Amministrazione Statale, la sussistenza di una famiglia anagrafica costituita da persone legate da vincoli affettivi, così come del resto liberamente dichiarata dai medesimi interessati all’atto della costituzione, ovvero della variazione della famiglia medesima.&lt;br /&gt;Se è vero, infatti, che l’art. 33, comma 1, del D.P.R. 223 del 1989 dispone che "l’Ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia", il comma 2 dello stesso articolo dispone – a sua volta – che "ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35" – ossia le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del medesimo D.P.R. 223 del 1989 da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) – "può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d’ordine del Sindaco".&lt;br /&gt;Orbene, la stessa circostanza che le note ISTAT del 1992 presuppongano, come si è visto innanzi, la possibilità di rendere la dichiarazione della sussistenza di vincoli affettivi a fondamento della costituzione di una famiglia anagrafica e che addirittura evidenzino l’esigenza di rappresentare agli interessati l’esigenza che la dichiarazione stessa non deve divenire oggetto di frequenti ripensamenti, nonché l’ulteriore circostanza che le medesime note ISTAT sono state evidentemente trasmesse a ciascun Comune con l’assenso del Ministero dell’Interno rende di per sé attestabile (ma, come si vedrà appresso, non certificabile) da parte dell’Amministrazione Comunale l’esistenza dei vincoli in questione.&lt;br /&gt;Allo stesso tempo, l’Amministrazione Comunale di Padova, proprio nell’acclarata circostanza che la surriferita disciplina di fonte statuale non inibisce di attestare la sussistenza dei vincoli affettivi dichiarati dagli interessati al momento della costituzione o della variazione della famiglia anagrafica, ha inteso esercitare, mediante i provvedimenti qui resi oggetto di impugnativa, propri poteri di auto-organizzazione al fine di consentire l’attestazione di quanto dichiarato dagli interessati medesimi: e ciò – rileva sempre questo Collegio - anche nella necessaria applicazione della disciplina di carattere generale contenuta nell’art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, a’ sensi della quale – per quanto qui segnatamente interessa – "l’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38" del medesimo T.U., ossia sottoscritta "dall’interessato in presenza del dipendente addetto", ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (cfr. art. 38 cit.).&lt;br /&gt;Volendo – dunque - riassumere, l’Amministrazione Comunale di Padova, ha correttamente inteso il senso delle note ISTAT del 1992, ossia che la dichiarazione resa in ordine alla sussistenza di vincoli affettivi quale presupposto per la formazione di una famiglia anagrafica non può essere oggettivamente riscontrata dall’Ufficiale d’anagrafe e non può - quindi - che essere rimessa alla dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficiale medesimo al momento della costituzione, ovvero del subentro della famiglia anagrafica: e ciò – come si è parimenti visto innanzi - con il solo limite, affermato dalle stesse note ISTAT, che la dichiarazione di cui trattasi non può essere oggetto di continui ripensamenti da parte di colui che la rende.&lt;br /&gt;Il Comune di Padova ha altrettanto correttamente tratto da tutto ciò la necessitata conseguenza che la sussistenza dei vincoli in questione non può, di per sé, formare oggetto di certificazione anagrafica da parte della Pubblica Amministrazione, a’ sensi dell’art. 33, comma 1, e dell’art. 35 del D.P.R. 223 del 1989, ma può soltanto essere attestata dalla Pubblica Amministrazione, a’ sensi dell’art. 33, comma 2, del medesimo D.P.R. sulla scorta della stessa dichiarazione di colui che l’ha ad essa resa e che l’ha poi confermata al momento della richiesta della relativa attestazione.&lt;br /&gt;L’attestazione di cui trattasi non può, dunque, identificarsi con una certificazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione se non nella sua equipollente validità quale atto pubblico, a’ sensi dell’art. 2699 e ss. c.c.: per essa, infatti, non può porsi un problema di validità temporale, come viceversa risulta per le certificazioni dalla lettura dell’art. 41 del D.P.R. 445 del 2000, proprio in relazione all’intrinseco suo contenuto, essenzialmente rimesso alla volontà degli interessati e, nella sostanza, oggettivamente non accertabile.&lt;br /&gt;Pertanto, colui che intende documentalmente affermare la sussistenza dei vincoli affettivi a prescindere dall’oggettiva permanenza della residenza con altra persona (essa sola, per contro, riscontrabile nella sua oggettiva materialità, a’ sensi dell’art. 4, secondo comma, della L. 1228 del 1954), dovrà di volta in volta chiedere l’attestazione di cui trattasi seguendo la procedura al riguardo prevista dall’Amministrazione Comunale mediante gli atti qui segnatamente impugnati, ovvero di volta in volta auto-dichiararla nelle forme proprie della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, a’ sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: e, per quanto detto innanzi, la validità temporale dell’attestazione ovvero dell’auto-dichiarazione si esaurirà, ineludibilmente, nel momento stesso in cui le stesse verranno formate e contestualmente utilizzate.&lt;br /&gt;In ordine a tale impostazione di fondo, correttamente intuita nella sua essenza dall’Amministrazione Comunale di Padova, può allora agevolmente osservarsi, dalla lettura dell’impugnata deliberazione consiliare&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-1001892532168797546?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='related' href='http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20001109_de-facto-unions_it.html' title='IL TAR DEL VENETO BOCCIA I PACS'/><link rel='enclosure' type='html' href='http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_20001109_de-facto-unions_it.html' length='0'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/1001892532168797546/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=1001892532168797546' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' 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PUBBLICO, BANCHE, PRIVATIZZAZIONI</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;p&gt;&lt;object height='350' width='425'&gt;&lt;param value='http://youtube.com/v/8ZdU1VsuKTE' name='movie'/&gt;&lt;embed height='350' width='425' type='application/x-shockwave-flash' src='http://youtube.com/v/8ZdU1VsuKTE'/&gt;&lt;/object&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-6699089438237748402?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/6699089438237748402/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=6699089438237748402' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' 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scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Banche'/><title type='text'>RISPARMIO TRADITO: BANCHE.......ANCORA LORO!</title><content type='html'>&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;COMUNICATO STAMPA TRATTO DA “ADUSBEF”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:georgia;font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;RISPARMIO TRADITO: IL CRACK DEI MUTUI SUB-PRIME USA, DOLOSAMENTE IMPACCHETTATI E MESCOLATI ALLE OBBLIGAZIONI IN ASSENZA DI DOVEROSI CONTROLLI, HA GIA’ PRODOTTO IN ITALIA, PERDITE PER 130 MILIARDI (DIRETTE DI BORSA PER 74 MLD. EURO, INDIRETTE SUI FONDI, COMUNI E PENSIONI, PER 56 MLD). OGNI FAMIGLIA CHE INVESTE SUI MERCATI, HA GIA’ VISTO BRUCIARE TRA 6.500E 8.200 EURO NEGLI ULTIMI 30 GIORNI, ED IL PEGGIO DOVRA’ ANCORA ARRIVARE. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:georgia;font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:georgia;font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;Diversamente da quanto affermano Banca d’Italia ed agenzie di rating interessate, la crisi dei mutui americani, dolosamente impacchettati e mescolati alle obbligazioni in assenza di doverosi controlli delle autorità di vigilanza (Banche Centrali, Autorità di Borsa, FMI) per trasferire i rischi assunti e spalmarli sui mercati, ha già prodotto in Italia perdite pari a 130 miliardi di euro, solo negli ultimi 30 giorni, 74 dei quali ascrivibili alla capitalizzazione di borsa, 56 miliardi alle perdite su obbligazioni (eccetto i titoli di Stato che si sono rivalutati), fondi comuni e fondi pensioni, proprio il miglior viatico per 1,6 milioni di lavoratori, che hanno trasferito a quei fondi il loro TFR. E’ come se ogni famiglia italiana che abbia investito in borsa, nei Fondi Comuni o nei Fondi Pensioni, abbia visto bruciare nel giro di 30 giorni, una somma tra 6.500 ed 8.200 euro del loro sudato risparmio, mentre il peggio dovrà ancora avvenire la prossima settimana, alla riapertura dei mercati, perché non ci può essere immissione di liquidità che tenga da parte di FED, BCE ed altre banche Centrali per rianimare i mercati, a fronte dell’incertezza e di un’operazione verità, sull’entità reale delle vere esposizioni nei sub-prime ed altri prodotti spazzatura, i quali solo negli Stati Uniti, rappresentano tra il 10 ed il 12 per cento del totale dei mutui erogati, per un controvalore di 10.000 miliardi di dollari. I mercati infatti, nonostante iniezioni massicce di liquidità (circa 200 miliardi di euro in due giorni) non sembrano fidarsi delle assicurazioni delle banche centrali, come la Banca d'Italia, che per rassicurare il mercato inietta dosi massicce di tranquillanti, né delle agenzie di rating come Standard e Poor’s tra le massime responsabili del crack, quando afferma che “L'impatto della crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti e della conseguente turbolenza dei mercati, avranno un impatto limitato anche sulle altre banche dell'Europa occidentale”, a fronte della seconda Caporetto, dei mercati azionari europei che in soli due giorni ha visto bruciare 468 miliardi di euro di capitalizzazione di borsa, specie il sudato risparmio dei piccoli investitori. Ma Standard &amp; Poor's, secondo la quale sarebbe improbabile che vi possano essere «cambi nella generalmente forte qualità del credito del settore», perché le banche europee, spiegano gli analisti, dovrebbero essere ben posizionate per assorbire l'impatto, giudicando inoltre «salutare» una correzione del mercato, non è la stessa agenzia di rating, che assieme a Fitch e Moody’s hanno emesso rapporti lusinghieri, spesso da tripla “A” su prodotti finanziari confezionati con i mutui sub-prime ad altissimo rischio,che viaggiano alla deriva nei portafogli di banche ed altri investitori ? Le Autorità monetarie e di borsa, se voglio davvero riportare un clima di fiducia, devono cominciare a fare pulizia, monitorando la reale situazione degli strumenti derivati, ma soprattutto, verificando le allegre pagelle da tripla “A” date dalle agenzie di rating a prodotti spazzatura, poi frettolosamente declassati, sanzionando comportamenti spesso truffaldini ed in conflitto di interesse con le stesse banche, alle quali le tre sorelle americane monopoliste del rating, quali Moody’s, Fitch, Standard &amp;amp; e Poor’s sono legate agli istituti di credito che piazzano prodotti bidone e giudicano ottimi, con rapporti incestuosi. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="font-family:georgia;font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;Elio Lannutti (Adusbef) Roma,11.7.2007&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-1672384296104474039?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='enclosure' type='html' href='http://www.italia.ms/consumatori.html' length='0'/><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/1672384296104474039/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=1672384296104474039' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/1672384296104474039'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/1672384296104474039'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2007/08/risparmio-tradito-bancheancora-loro.html' title='RISPARMIO TRADITO: BANCHE.......ANCORA LORO!'/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-5084689419083096918</id><published>2007-08-26T05:21:00.001-07:00</published><updated>2007-08-26T05:21:38.461-07:00</updated><title type='text'>Riccardo Iacona - W l'Italia -  Tribunali!</title><content type='html'>&lt;div xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml'&gt;&lt;p&gt;&lt;object height='350' width='425'&gt;&lt;param value='http://youtube.com/v/4gf3ycA8ym4' name='movie'/&gt;&lt;embed height='350' width='425' type='application/x-shockwave-flash' src='http://youtube.com/v/4gf3ycA8ym4'/&gt;&lt;/object&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Questo video vi darà la misura della nostra condizione di apprendisti stregoni della giustizia, che col loro sforzo quotidiano cercano di far valere i diritti dei cittadini nei tribunali italiani! Partecipate al nostro sondaggio esprimendo il vostro voto nella sezione accanto. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-5084689419083096918?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/5084689419083096918/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=5084689419083096918' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/5084689419083096918'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/5084689419083096918'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2007/08/riccardo-iacona-w-l-tribunali_1267.html' title='Riccardo Iacona - W l&amp;#39;Italia -  Tribunali!'/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-3930595581473352298</id><published>2007-08-26T05:07:00.001-07:00</published><updated>2007-08-26T08:24:58.922-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Separazione e Divorzio'/><title type='text'>Differenza tra separazione e divorzio.</title><content type='html'>&lt;p align="justify" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="color:#ffffff;"&gt;Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale (&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;a title="separazione consensuale o giudiziale" href="http://www.studiolegale-online.net/separazione_divorzio_02.php"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;consensuale o giudiziale&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;) o semplicemente "di fatto", cioè conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di un Giudice. La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al &lt;/span&gt;&lt;a title="divorzio" href="http://www.studiolegale-online.net/separazione_divorzio_08.php"&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;divorzio&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span style="font-size:130%;color:#ffffff;"&gt;.&lt;br /&gt;Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 1.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-3930595581473352298?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/3930595581473352298/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=3930595581473352298' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/3930595581473352298'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/3930595581473352298'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2007/08/riccardo-iacona-w-l-tribunali_26.html' title='Differenza tra separazione e divorzio.'/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><thr:total>0</thr:total></entry><entry><id>tag:blogger.com,1999:blog-4886240935618279702.post-1165201017403235512</id><published>2007-08-25T07:15:00.000-07:00</published><updated>2009-09-08T04:27:14.100-07:00</updated><category scheme='http://www.blogger.com/atom/ns#' term='Mission dello studio'/><title type='text'>DALLA VOSTRA PARTE.....SEMPRE!</title><content type='html'>&lt;a href="http://bp2.blogger.com/_HuAz1ZZIaE0/RtvrifE0bFI/AAAAAAAAACc/wAYJU7EE_ok/s1600-h/images.jpg"&gt;&lt;img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5105933580244380754" style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left; width: 70px; height: 163px;" alt="" src="http://bp2.blogger.com/_HuAz1ZZIaE0/RtvrifE0bFI/AAAAAAAAACc/wAYJU7EE_ok/s320/images.jpg" border="0" width="70" height="132" /&gt;&lt;/a&gt; &lt;span style="color: rgb(255, 255, 255);font-family:georgia;font-size:130%;"  &gt;Cominciamo questa avventura nella rete consapevoli del fatto che, se per un verso, un blog è certamente uno strumento innovativo ed agile, dall'altro è poco utilizzato per trattare argomenti giuridici e legali in senso lato. Pur tuttavia iniziamo questo esperimento proprio con l'intento di avvicinare al mondo del diritto e dei tribunali quanti vedono in esso un groviglio inestricabile di regole incomprensibili ai più. Un blog ci sembra lo strumento più adatto allo scopo e forse siamo i primi ad utilizzarlo. Lo Studio Legale Giliberti pone a disposizione degli utenti della rete uno spazio di dialogo e confronto sulle tematiche più frequenti del mondo del diritto, aprendo a tutti, colleghi e non, la possibilità di accedere ai servizi legali di consulenza e assistenza del nostro staff, che prontamente risponderà ad ogni vostro quesito o parere con un linguaggio chiaro e comprensibile. I "mostri sacri" dell'attività forense non gradiranno, ammesso che si degneranno mai di visitare il nostro blog, ma la nostra missione è proprio questa: mettere al servizio di tutti la nostra attività e la nostra esperienza decennale.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 255, 255);font-family:georgia;font-size:130%;"  &gt;Quando gli altri......... non vi faranno capire niente! Quando gli altri vi diranno............. che non potete permettervi un avvocato! Quando gli altri........... si "venderanno" al miglior offerente! Quando gli altri................ vi guarderanno dall'alto in basso! Quando non sapete a chi santo rivolgervi perchè un vostro diritto è stato leso!&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="justify"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style="font-family:georgia;"&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 255, 255);font-family:georgia;font-size:180%;"  &gt;&lt;strong&gt;NOI SAREMO DALLA VOSTRA&lt;br /&gt;PARTE..........SEMPRE!&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align="center"&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="color: rgb(255, 0, 0);" align="center"&gt;&lt;strong&gt;Studio Legale Giliberti&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);" align="center"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;Avv.Michele Antonio Giliberti&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;span style="color: rgb(255, 0, 0);font-size:130%;" &gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;div style="font-style: italic; color: rgb(255, 0, 0);" align="center"&gt;&lt;span style="font-size:130%;"&gt;&lt;strong&gt;Dr.ssa Nicoletta Giannattasio&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div style="color: rgb(255, 0, 0);" align="center"&gt;&lt;strong&gt;83029 Solofra (AV) - Tel. 0825 582053   &lt;a href="mailto:avvocatogiliberti@tiscali.it"&gt;studiolegalegiliberti@alice.it&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class="blogger-post-footer"&gt;&lt;img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/4886240935618279702-1165201017403235512?l=studiolegalegiliberti.blogspot.com' alt='' /&gt;&lt;/div&gt;</content><link rel='replies' type='application/atom+xml' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/feeds/1165201017403235512/comments/default' title='Commenti sul post'/><link rel='replies' type='text/html' href='http://www.blogger.com/comment.g?blogID=4886240935618279702&amp;postID=1165201017403235512' title='0 Commenti'/><link rel='edit' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/1165201017403235512'/><link rel='self' type='application/atom+xml' href='http://www.blogger.com/feeds/4886240935618279702/posts/default/1165201017403235512'/><link rel='alternate' type='text/html' href='http://studiolegalegiliberti.blogspot.com/2007/08/dalla-vostra-partesempre.html' title='DALLA VOSTRA PARTE.....SEMPRE!'/><author><name>FORZA NUOVA CAMPANIA</name><uri>http://www.blogger.com/profile/10938350822149060858</uri><email>noreply@blogger.com</email><gd:image rel='http://schemas.google.com/g/2005#thumbnail' width='30' height='32' src='http://2.bp.blogspot.com/_HuAz1ZZIaE0/SYNzq6L5CjI/AAAAAAAABXo/_WnrvJD05lg/S220/fotomussolinicolor.jpg'/></author><media:thumbnail xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' url='http://bp2.blogger.com/_HuAz1ZZIaE0/RtvrifE0bFI/AAAAAAAAACc/wAYJU7EE_ok/s72-c/images.jpg' height='72' width='72'/><thr:total>0</thr:total></entry></feed>
